Cassazione Penale, Sentenza n. 23815/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena per mancato pagamento di provvisionali. Deduce: (1) violazione dell'art. 168 c.p. perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe svolto l'istruttoria sulla sua capacità economica e avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'impossibilità di pagare già nel giudizio di merito; (2) violazione degli artt. 165 e 168 c.p. per mancata valutazione dell'eccessiva onerosità della provvisionale e per comprovata impossidenza (certificato di pubblicità immobiliare); rileva inoltre che i soldi oggetto del risarcimento sarebbero stati spesi nel lungo periodo trascorso; (3) violazione per non aver rilevato la prescrizione del credito delle parti civili ai sensi degli artt. 2934 e 2953 c.c., richiamando la sentenza Sez. U. n. 32939/2023.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la linea applicativa per cui il giudice della cognizione non è obbligato ad accertare la capacità economica salvo emergano elementi tali da far seriamente dubitare della solvibilità; è compito del giudice dell'esecuzione valutare l'eventuale impossibilità incolpevole di adempiere. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha valutato adeguatamente gli elementi: l'illecito impossessamento di C 232.946, la qualità di lavoratrice dipendente della condannata e l'assenza di prove concrete di una impossibilità incolpevole di adempiere giustificano la revoca del beneficio. La Corte ha inoltre escluso che la presunta prescrizione del credito civile incida sull'eseguibilità dell'obbligo penale posto a condizione della sospensione; ha confermato l'intangibilità della valutazione sulla congruità della provvisionale disposta dal giudice di merito. Conseguentemente la revoca della sospensione condizionale è confermata e la pena resta eseguibile (la prescrizione della pena, se occorre, decorre dalla revoca).
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Disciplina le ipotesi di revoca della sospensione condizionale; la Corte sottolinea che l'accertamento dell'impossibilità di adempiere spetta al giudice dell'esecuzione e che l'inadempimento priva, salvo impossibilità incolpevole, della meritevolezza del beneficio
art. 165 cod. pen.
Consente la subordinazione della sospensione condizionale a un obbligo risarcitorio; l'adempimento ha valore di indice di resipiscenza e la mancata esecuzione entro i termini determina la revoca, salvo impossibilità incolpevole
art. 185 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio di intangibilità del giudicato: eventuali censure sulla subordinazione o sulla congruità della provvisionale devono essere dedotte nel giudizio di cognizione e non in sede esecutiva
artt. 2934 e 2953 cod. civ.
Norme sulla prescrizione dei diritti patrimoniali; la Corte afferma che la eventuale prescrizione del credito civile non invalida l'esecutività dell'obbligo penale che era stato posto a condizione della sospensione se il termine per adempiere è decorso senza che il condannato provi un'impossibilità incolpevole
Massime di principio
- Il giudice della cognizione non è tenuto a compiere indagini approfondite sulla capacità economica dell'imputato salvo che, nel corso del processo, emergano elementi che facciano seriamente dubitare della sua possibilità di adempiere.
- È compito del giudice dell'esecuzione accertare l'eventuale impossibilità incolpevole di adempiere all'obbligo risarcitorio; l'onere di allegazione e prova circa l'impossibilità grava sul condannato.
- La mera documentazione della mancata titolarità di beni mobili o immobili non è di per sé sufficiente a provare l'impossibilità di adempiere, specie quando nel giudizio di merito risulti appropriazione di somme ingenti o la titolarità di un reddito da lavoro.
- Se il condannato si è posto volontariamente nella condizione di impossidenza (ad esempio spendendo i proventi del reato), ciò dimostra la mancata resipiscenza e giustifica la revoca della sospensione condizionale.
- La congruità della provvisionale fissata dal giudice di merito diventa parte del giudicato e non può essere riformata in sede di esecuzione; le relative censure devono essere proposte tramite impugnazione della sentenza di merito.
- La prescrizione del credito civile non incide automaticamente sull'esecuzione penale collegata alla sospensione condizionale: il mancato pagamento entro il termine stabilito comporta la revoca ex iure, salvo prova di impossibilità incolpevole intervenuta entro quel termine.
- La revoca della sospensione condizionale comporta che, ai fini della prescrizione della pena detentiva, il termine decorre dalla data della revoca stessa.
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