Sentenza n. 218/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n.-OMISSIS- del 27 giugno 2022 emesso dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di espulsione dal corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, nonché diniego di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 27 giugno 2022 con cui era stato espulso dal corso di formazione, poiché a suo carico era stato avviato un procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione più grave della deplorazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 27-quater, comma 3, d.P.R. n. 335/1982 e il difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse illegittimamente fondato l'espulsione sul mero avvio del procedimento disciplinare, senza attendere la sua conclusione. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione del fatto che il corso era stato completato, che egli era stato dichiarato idoneo, aveva concluso il tirocinio ed era stato assegnato al nuovo incarico. Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, invocando l'incertezza derivante dalla pendenza del procedimento disciplinare, il comportamento asseritamente non lineare dell'Amministrazione, la mancata pubblicazione della graduatoria o del bollettino ufficiale di espulsione e l'attesa di un possibile annullamento d'ufficio. Il decreto espulsivo era stato notificato il 30 giugno 2022, mentre il ricorso era stato notificato il 12 novembre 2023. Il procedimento disciplinare si era concluso con la sanzione della deplorazione, notificata il 28 novembre 2022; l'istanza di riesame era stata presentata il 7 marzo 2023 e respinta il 9 maggio 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rimessione in termini e ha dichiarato il ricorso irricevibile. Il termine per impugnare decorreva dalla notificazione del decreto espulsivo, avvenuta il 30 giugno 2022, essendo l'atto immediatamente lesivo e chiaramente percepibile dal destinatario. Non ricorrevano oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto né gravi impedimenti di fatto idonei a giustificare l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. La circostanza che il procedimento disciplinare fosse ancora pendente non rendeva equivoca l'Amministrazione e, al più, avrebbe consentito di impugnare immediatamente l'espulsione riservandosi motivi aggiunti all'esito del procedimento disciplinare. La mancata pubblicazione della graduatoria o del bollettino ufficiale non incideva sulla lesività autonoma del decreto notificato. Neppure l'attesa di un eventuale annullamento d'ufficio o la richiesta di riesame potevano sospendere o riaprire il termine decadenziale: il diniego di autotutela del 9 maggio 2023 era meramente confermativo, non aveva comportato una nuova ponderazione degli interessi e non era autonomamente idoneo a rimettere in termini il ricorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque tardivo anche assumendo come dies a quo la notificazione del provvedimento disciplinare del 28 novembre 2022. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto
La rimessione in termini è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, derogatorio rispetto alla perentorietà dei termini di impugnazione; richiede una situazione normativa confusa, un'oggettiva difficoltà interpretativa, contrasti giurisprudenziali, un comportamento equivoco dell'Amministrazione o un errore non imputabile al ricorrente.
art. 29 c.p.a.
I termini per l'azione di annullamento sono posti a pena di decadenza e garantiscono la certezza del diritto e delle situazioni giuridiche; la loro inosservanza non è superabile in assenza dei presupposti per la rimessione in termini.
art. 27-quater, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'espulsione, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a causa dell'irricevibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è eccezionale e richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, gravi impedimenti di fatto o un comportamento amministrativo realmente equivoco, contraddittorio o non lineare, non imputabile al ricorrente.
- La pendenza di un procedimento disciplinare non elimina l'immediata lesività di un provvedimento di espulsione adottato prima della sua conclusione né giustifica, di per sé, la tardiva impugnazione; l'interessato deve proporre tempestivamente ricorso e può eventualmente riservarsi motivi aggiunti all'esito del procedimento.
- La notificazione di un provvedimento autonomamente lesivo fa decorrere il termine per impugnarlo anche se l'Amministrazione non abbia pubblicato una graduatoria o un bollettino ufficiale relativo all'espulsione.
- La presentazione di un'istanza di riesame in autotutela di un atto ormai divenuto inoppugnabile non riapre né sospende il termine di impugnazione. Il diniego è meramente confermativo quando non contiene una nuova valutazione degli interessi e non è autonomamente impugnabile come atto idoneo a rimettere in termini il destinatario.
- La mera attesa di un possibile annullamento d'ufficio, motivata dall'intento di evitare i costi di un giudizio, non costituisce errore scusabile né grave impedimento di fatto ai fini della rimessione in termini.
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