Cassazione Civile, Ordinanza n. 35361/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di recupero per indebita compensazione di crediti IRPEF e IVA ritenuti inesistenti, riferiti ad annualità anteriori, utilizzati con modelli F24 in anni successivi, a fronte della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per le annualità interessate. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo che il contribuente avesse disconosciuto i modelli F24 prodotti dall'Ufficio, perché privi di firma e quietanza, e che l'Agenzia non avesse chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.lgs. n. 241/1997, 13 d.m. 28 dicembre 1993 n. 567, 214 e 216 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato la disciplina del disconoscimento e della verificazione a mere stampe estratte dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria, che non sono scritture private; inoltre aveva invertito l'onere della prova, perché tali documenti erano idonei a supportare il rilievo dell'Ufficio e spettava al contribuente dimostrare l'esistenza dei crediti utilizzati in compensazione ovvero modalità alternative di pagamento dei debiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria sono utilizzabili come elementi di prova a sostegno dell'atto di recupero per indebita compensazione di crediti d'imposta asseritamente inesistenti e che, trattandosi di mere stampe di dati informatici, non opera il disconoscimento di conformità ex art. 2712 c.c. né la necessità di verificazione ex art. 216 c.p.c. Ha quindi censurato la decisione della CTR per avere illegittimamente valorizzato il disconoscimento dei modelli F24 e per avere invertito l'onere probatorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 19 d.lgs. n. 241 del 1997
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della compensazione dei crediti d'imposta.
art. 13 del D.M. 28 dicembre 1993 n. 567
Norma richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro regolatorio degli F24 e delle risultanze informatiche.
art. 214 c.p.c.
Richiamato nel ricorso come norma sul disconoscimento della scrittura privata, ritenuta però non pertinente alle mere stampe informatiche.
art. 216 c.p.c.
Richiamato nel ricorso e nella sentenza impugnata; la Corte ha escluso che fosse necessaria la verificazione per le stampe estratte dal sistema informativo.
art. 2697 c.c.
La Corte ha rilevato che la CTR aveva indebitamente invertito l'onere della prova, spettando al contribuente dimostrare l'esistenza dei crediti e le modalità di pagamento.
art. 2712 c.c.
"non rileva il disconoscimento di conformità di cui all'art. 2712 c.c. poiché nella specie si discute della mera stampa delle risultanze del sistema informatico"
Il disconoscimento di conformità non opera quando si tratta della stampa di dati estratti dal sistema informativo e non della riproduzione meccanica di un documento cartaceo originario.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato nel preambolo come norma sul procedimento camerale.
Massime di principio
- Le stampe o estrazioni del sistema informativo dell'anagrafe tributaria sono utilizzabili come elementi di prova dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta, purché consentano di individuare i dati rilevanti della delega di pagamento.
- Il disconoscimento di conformità ex art. 2712 c.c. e la verificazione ex art. 216 c.p.c. non si applicano alla mera stampa di risultanze informatiche dell'amministrazione, quando non si controverta della riproduzione meccanica di un documento cartaceo originario.
- In materia di contestazione di compensazioni fiscali, una volta che l'Ufficio produca documentazione informatica idonea a supportare il rilievo, incombe sul contribuente provare l'effettiva esistenza dei crediti utilizzati o, in alternativa, le modalità lecite di estinzione dei debiti compensati.
- Il giudice di merito non può invertire l'onere probatorio escludendo la legittimità dell'atto di recupero per il solo fatto che i modelli F24 prodotti dall'Ufficio siano privi di firma e quietanza, se essi sono comunque estratti da un sistema informativo ufficiale e riferiti a specifiche compensazioni contestate.
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