Cassazione Penale, Sentenza n. 5868/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In sostanza la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna del Tribunale è rimasta integra.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta formulata in appello di concessione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo dell'atto di appello). Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'atto di appello era del tutto aspecifico e non conteneva allegazioni su elementi positivi da valutare ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sicché l'eventuale mancato esame non costituiva causa di annullamento.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono l'esistenza di elementi concreti e positivi da valutare; una richiesta generica senza specifiche allegazioni non impone la riforma e può essere considerata manifestamente infondata.
artt. 648, 496, 497-bis cod. pen.
Norme che identificano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado (reati relativi al riciclaggio/ricettazione e reati connessi indicati nella motivazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola relativa ai limiti della rappresentazione sintetica del motivo nel ricorso per cassazione; la Corte riporta il motivo nei limiti necessari per la motivazione.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3, n. 21029/2015; Sez. 5, n. 27202/2012; Sez. 4, n. 24973/2009)
Principio consolidato secondo cui l'omesso esame di un motivo di appello manifestamente infondato non costituisce motivo di annullamento; motivi assolutamente indeterminati o generici devono essere dichiarati inammissibili e, se inammissibili ab origine, il ricorso in cassazione è privo di interesse.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche dev'essere supportata in appello da allegazioni concrete e specifiche su fatti e circostanze rilevanti; le formulazioni aspecifiche rischiano di essere giudicate manifestamente infondate.
- L'omessa motivazione della Corte d'appello su un motivo di appello non comporta automaticamente annullamento in cassazione se il motivo era manifestamente infondato o indeterminato.
- Il difensore deve indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e le prove che giustificano le attenuanti generiche (es. comportamento post-fatto, condizioni personali, scriminanti attenuanti, collaborazione, elementi di personalità), altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- In sede di cassazione la mancanza di interesse (perché l'eventuale accoglimento non produrrebbe esito favorevole in giudizio di rinvio) è motivo di inammissibilità; quindi va valutata preliminarmente l'utilità concreta del gravame.
- Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile comporta condanna alle spese e possibili somme a carico del ricorrente (qui 3.000 euro alla cassa delle ammende); occorre valutare la fondatezza del motivo prima di proporre il gravame.
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