Cassazione Penale, Sentenza n. 3172/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione in termini alla Corte d'appello di Bologna per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2018; il ricorrente lamentava di non aver mai avuto conoscenza degli atti del processo
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato e sottoscritto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative (legge n.103/2017) che escludono la possibilità per la parte di proporre personalmente ricorso per cassazione; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistere profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
Legge n. 103 del 23/06/2017 (modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p.)
modifiche entrate in vigore il 3/08/2017 che hanno escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione
Dopo le modifiche, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; è richiesta la sottoscrizione di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Sezioni Unite, sentenza n. 8914/18 del 21/12/2017
"Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"
Principio di diritto vincolante che conferma l'obbligo di ricorrere tramite difensore iscritto all'albo speciale e l'inammissibilità del ricorso personale dopo la legge n.103/2017
Art. 616 cod. proc. pen.
norma che disciplina la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
Consente di condannare la parte che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata
Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006 (Iannazzo); Sez. 1, n. 32462 del 2015 (Triossi); Sez. 4, n. 7982 del 2015 (Martines); Sez. 1, n. 9122 del 2011 (Singh); Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023
Giurisprudenza coerente che afferma l'inammissibilità delle istanze di restituzione o dei ricorsi presentati personalmente dall'imputato o da difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017 i ricorsi per cassazione devono essere proposti e sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione: ricorsi personali o firmati da difensori non cassazionisti sono inammissibili
- L'istanza di restituzione in termini è soggetta agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione: deve essere proposta da difensore cassazionista, altrimenti è inammissibile anche se il ricorrente invoca la mancata conoscenza degli atti
- La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e, se emergono profili di colpa, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
- Prima di presentare istanze di restituzione o ricorsi in Cassazione è essenziale coinvolgere un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione e verificare tempestivamente i termini e la documentazione probatoria dell'eventuale impossibilità materialmente imputabile
- Se si è oltre il termine per impugnare, la via corretta è rivolgersi a un difensore cassazionista che valuti e proponga, se possibile, l'istanza di restituzione in termini con adeguata motivazione e documentazione
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