Cassazione Penale, Ordinanza n. 03959/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, decidendo con il rito del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a seguito di rinuncia dell'imputata a tutti i motivi di appello diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, ha riformato la sentenza di primo grado e rideterminato la pena per il delitto di rapina, commesso in concorso con altri soggetti, applicando anche l'attenuante della lieve entità richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo cumulativo ex art. 606, comma 1, c.p.p., che la Corte di appello avesse omesso di valutare l'applicabilità delle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p., pur in presenza dei presupposti astratti. Con un secondo motivo ha lamentato la mancata motivazione sulla non ricorrenza dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., prospettando vizi di motivazione, violazione di legge e nullità/inutilizzabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel concordato in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive in assenza di una specifica richiesta delle parti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, nel patteggiamento/concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, essendo la cognizione limitata ai motivi non rinunciati. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello, con rinuncia ai motivi non attinenti alla pena, il giudice decide nei limiti devoluti e non è tenuto a esaminare ulteriori questioni non più devolute.
art. 545-bis c.p.p.
Le pene sostitutive non possono essere applicate d'ufficio dal giudice di appello in assenza di una specifica richiesta delle parti nel concordato.
art. 606, comma 1, c.p.p.
I motivi di ricorso che presuppongono un controllo esteso oltre i limiti devolutivi del concordato sono stati ritenuti non consentiti e quindi inammissibili.
art. 129 c.p.p.
Nel patteggiamento/concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello, salvo i limiti derivanti da questioni ancora devolute.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 110 c.p. e 112 c.p.
Richiamati come norme di concorso di persone nel delitto oggetto della condanna di merito.
art. 628 c.p.
Norma incriminatrice del delitto per cui vi era stata condanna in appello.
Massime di principio
- Nel concordato sulla pena in appello, quando l'imputato rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, il giudice di secondo grado non può introdurre d'ufficio sanzioni sostitutive se manca una specifica richiesta delle parti.
- Nel patteggiamento o concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non rinunciati; non sussiste un obbligo generale di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulle nullità/inutilizzabilità non più devolute.
- In sede di legittimità, censure che presuppongono un riesame di questioni ormai escluse dal devolutum del concordato sono inammissibili perché proposte con motivi non consentiti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere adottata con ordinanza de plano e comporta la condanna del ricorrente alle spese e, se ricorre colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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