Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 844/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 317/2025, resa tra le parti, per l’annullamento: - della delibera di Giunta provinciale n. 223 del 01.04.2025, ad oggetto: “Amministrazione commissariale del Consorzio di Bonifica Casies-Tesido”, pubblicata sul bollettino della Regione del 10 aprile 2025, n. 15 – Sez. Gen.; - del decreto del direttore dell’Ufficio edilizia rurale n. 4394/2025 del 17.03.2025; - della nota del 13.01.2025 sul rigetto della richiesta di contributo del 31.12.2024 per sostenere le spese di gestione e per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale ai sensi degli artt. 24 e 31 L.P. 5/2009, nonché della successiva archiviazione della stessa domanda di contributo per omessa integrazione nei termini richiesti con lettera del 28.01.2025; - nonché di ogli altro atto presupposto, connesso collegato o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non esplicitamente nominato.

Giustizia amministrativa202601343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano n. 317/2025 e, in primo grado, delibera provinciale di amministrazione commissariale del Consorzio, decreto dirigenziale e diniego/archiviazione di una richiesta di contributo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia e consorzio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro la delibera della Giunta provinciale istitutiva dell’amministrazione commissariale del Consorzio di Bonifica Casies-Tesido, il decreto del direttore dell’Ufficio edilizia rurale e gli atti relativi al rigetto e alla successiva archiviazione di una domanda di contributo per spese di gestione, manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica. In appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, in termini sintetici, censure concernenti la legittimità dell’intervento provinciale e dell’amministrazione commissariale, ma il testo non specifica i singoli motivi di appello. Gli appellanti deducevano inoltre l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza e dalla prosecuzione dell’attività commissariale.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nell’ambito della sommaria delibazione cautelare, ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado. Ha ritenuto insussistente un fumus boni iuris sufficiente, osservando che il provvedimento provinciale appariva ampiamente e adeguatamente motivato con riguardo all’attività svolta, al raggiungimento degli obiettivi statutari e normativi e alla grave situazione finanziaria del Consorzio. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in capo agli appellanti. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività del Commissario, al fine di evitare un ulteriore aggravio dei costi. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese cautelari in favore di ciascuna delle parti appellate, liquidate in 1.500 euro per parte, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello e del relativo esame da parte del Consiglio di Stato.

  • artt. 24 e 31 L.P. 5/2009

    Sono indicate nell’oggetto della domanda di contributo provinciale per le spese di gestione, manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale; l’ordinanza non ne esplicita l’interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone una sommaria delibazione favorevole circa il fumus boni iuris e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di uno di tali presupposti giustifica il rigetto dell’istanza.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla prosecuzione di un’amministrazione commissariale può prevalere sull’interesse privato alla sospensione quando la prosecuzione sia funzionale a evitare un ulteriore aggravio dei costi e sia collegata a una grave situazione finanziaria dell’ente interessato.
  • Ai fini del fumus cautelare, è rilevante la verifica sommaria dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento amministrativo, anche con riferimento all’attività svolta, al raggiungimento degli obiettivi statutari e normativi e alla situazione finanziaria dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PATutela cautelareAppello
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.