Cassazione Civile, Ordinanza n. 12060/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione confessoria di servitù proposta dalla società titolare di una servitù di elettrodotto per ottenere la demolizione di una porzione di fabbricato costruita dal fondo servente in area asservita e il risarcimento del danno per l'edificazione abusiva di un vano cucina non interessato dall'ordine demolitorio. Il tribunale aveva disposto la demolizione della struttura precaria ricadente nella zona asservita, condannando inoltre la convenuta al pagamento di una somma risarcitoria, e aveva rigettato la riconvenzionale di usucapione ordinaria. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione la convenuta ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la domanda introduttiva riguardasse solo la demolizione della parte del fabbricato ricadente entro la proiezione verticale dei conduttori elettrici e non anche le altre parti insistenti nell'area asservita; 2) violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. per avere la corte d'appello esteso il petitum oltre i limiti della domanda; 3) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni, assumendo che non fosse stata raggiunta la prova certa dell'inclusione della parte esterna alla proiezione verticale nella zona servita e che la corte avesse invertito l'onere probatorio; 4) motivazione apparente sulla quantificazione del risarcimento, poiché la corte d'appello aveva aumentato l'importo liquidato dal c.t.u. valorizzando anche gli obblighi di custodia e i rischi d'impresa connessi alla presenza dell'abitazione; 5) motivazione apparente, omessa pronuncia e violazione degli artt. 167 e 164 c.p.c. per non avere la corte rilevato la dedotta sanatoria della decadenza dall'eccezione riconvenzionale di usucapione, che la sentenza aveva invece ritenuto preclusa perché eccezione in senso stretto proposta tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'interpretazione della domanda giudiziale effettuata dal giudice di merito era plausibile e sorretta da motivazione effettiva: il riferimento alla proiezione verticale dei conduttori serviva a individuare con precisione la porzione del fondo gravata dalla servitù, ma non a limitare la richiesta demolitoria solo alla parte del fabbricato immediatamente sotto tali conduttori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la corte d'appello aveva sviluppato un ragionamento presuntivo non implausibile sull'individuazione dell'area asservita utilizzando l'infrastruttura esistente come riferimento, e la censura tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle presunzioni. Ha respinto il quarto motivo, rilevando che la motivazione sulla liquidazione del danno era esistente, comprensibile e non meramente apparente, e che il giudice poteva discostarsi dalla stima del consulente tecnico con motivazione congrua. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che l'eccezione di usucapione era stata correttamente ritenuta inammissibile per tardività e che l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione inammissibile non integra vizio di sentenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile solo se apparente, cioè se non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile, non quando la motivazione sia sintetica ma intelligibile.
art. 99 c.p.c.
La domanda giudiziale va interpretata dal giudice di merito nei limiti della domanda stessa e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 101 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come presidio del contraddittorio e della corrispondenza tra domanda e pronuncia.
art. 112 c.p.c.
L'interpretazione della domanda non viola il principio di corrispondenza se resta plausibile e ancorata al contenuto complessivo dell'atto introduttivo.
art. 2697 c.c.
Il motivo è inammissibile quando mira a sovvertire il giudizio di merito sul riparto e sull'esito della prova senza denunciare un vero errore di diritto.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento se il ragionamento inferenziale è non implausibile.
art. 2729 c.c.
La valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o giuridico.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali di valutazione.
art. 167 c.p.c.
La tardività della proposizione di un'eccezione in senso stretto comporta decadenza non sanabile per acquiescenza della controparte.
art. 164 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che possa operare una sanatoria della decadenza ormai maturata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo pari al contributo unificato già previsto per il ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La domanda giudiziale si interpreta secondo il contenuto complessivo dell'atto introduttivo: il riferimento a un elemento tecnico o topografico serve solo a delimitare con precisione il bene o l'area controversa, salvo che risulti inequivoca una volontà di restringere il petitum.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura del petitum o del compendio probatorio a quella del giudice di merito, quando l'interpretazione adottata sia plausibile e non eccentrica rispetto al testo degli atti.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia concisa o che la parte la ritenga non condivisibile.
- La censura relativa all'onere della prova è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
- Il giudice può fondare l'accertamento anche su un ragionamento presuntivo fondato su dati di fatto ritenuti attendibili, purché l'inferenza sia non implausibile; la rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è estranea al giudizio di cassazione.
- Il giudice di merito può discostarsi dalla stima del consulente tecnico d'ufficio nella liquidazione del danno, purché esponga una motivazione congrua e comprensibile.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione non integra vizio denunciabile quando la domanda o eccezione sia comunque inammissibile o preclusa, poiché non sussiste un dovere del giudice di decidere nel merito su ciò che è tardivo o improponibile.
- La tardiva proposizione di un'eccezione in senso stretto determina una preclusione non sanabile dalla mancata contestazione della controparte.
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