Cassazione Penale, Ordinanza n. 08668/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un tentato furto in abitazione aggravato, con pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. Nel ricorso deduceva, con due motivi, da un lato violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, lamentando in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che la prova fosse stata valutata in modo non condivisibile; dall'altro violazione di legge e irragionevolezza della motivazione quanto all'applicazione della recidiva aggravata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il secondo motivo non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata sulla recidiva, mentre il terzo profilo, relativo alle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione, riguardava valutazioni discrezionali di merito sorrette da motivazione congrua e non sindacabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81, 56, 624-bis, 625 n. 4 e 5 c.p.
Indicati come base del titolo di reato contestato e della condanna confermata; il fatto è stato sussunto come tentato furto in abitazione aggravato.
art. 606, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, ribadendo che non consente una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio per valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva e dell'aumento di pena.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente nel riferimento alle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di comparazione con le aggravanti.
art. 99 c.p.
Norma evocata dalla censura e dalla decisione in tema di recidiva aggravata.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per la condanna della parte ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una mera alternativa ricostruzione dei fatti, se la sentenza impugnata espone una motivazione logica e coerente.
- La recidiva può essere legittimamente applicata quando il giudice di merito non si limiti a richiamare precedenti specifici, ma valuti il rapporto tra precedente condotta e nuovo reato secondo i criteri dell'art. 133 c.p., verificando la perdurante inclinazione a delinquere.
- Le statuizioni sul riconoscimento o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul giudizio di comparazione con le aggravanti sono espressione di discrezionalità di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e non arbitraria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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