Cassazione Penale, Sentenza n. 21891/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza ex art. 670 c.p.p. volta ad ottenere l'accertamento della non irrevocabilità della sentenza predibattimentale del 6 giugno 2023 (con dichiarazione di prescrizione del reato e conferma della confisca). Questione centrale: la notifica della sentenza del 9 giugno 2023 era nulla perché effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, all'epoca già abrogato e non presso il domicilio eletto dall'imputato. La Corte territoriale aveva però ritenuto che la nullità fosse sanata per effetto di una rinuncia formulata dal difensore in un precedente incidente di esecuzione (udienza 23/05/2024) e aveva pertanto respinto l'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo la nullità della notifica e ritenendo che non fosse stata sanata. Ha osservato che la nullità della notificazione dell'avviso di deposito impedisce la formazione del titolo esecutivo e può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, richiedendo la rinnovazione della notifica e il decorso dei termini di impugnazione dalla rinnovazione stessa. La Cassazione ha inoltre precisato che la rinuncia alla questione della nullità espressa dal difensore non ha effetto se il difensore non era munito di procura speciale e in assenza di espressa rinuncia del destinatario (Ragosta). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo esame dell'istanza ex art. 670 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 c.p.p. (comma 8-bis)
La notifica eseguita ai sensi del comma 8-bis era nulla nel caso concreto perché la disposizione era già abrogata all'epoca e la notifica non era stata eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato
art. 183 c.p.p., lett. a)
La Corte territoriale aveva invocato la sanatoria per accettazione degli effetti dell'atto; la Cassazione ha ritenuto che tale sanatoria non possa operare se la rinuncia è stata fatta da un difensore non munito del relativo potere o in assenza di espressa rinuncia del destinatario
art. 548 c.p.p., comma 2
La mancata o nulla notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto di sentenza impedisce la formazione regolare del titolo esecutivo
art. 548 c.p.p., comma 3
Rilevante per la disciplina dei termini e degli effetti della notificazione dell'estratto di sentenza in relazione alla formazione del titolo esecutivo
art. 670 c.p.p.
Strumento processuale per l'incidente di esecuzione volto ad ottenere, fra l'altro, l'accertamento di vizi nella formazione del titolo esecutivo (qui la nullità della notificazione)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma richiamata per la censura in cassazione relativa a violazione di norme di diritto processuale (inosservanza delle norme sulla notificazione e sulle impugnazioni)
Massime di principio
- La nullità della notificazione dell'avviso di deposito/estratto di sentenza impedisce la formazione del titolo esecutivo e può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione; il giudice può sospendere l'esecuzione e disporre la rinnovazione della notificazione, facendo decorrere i termini di impugnazione dalla rinnovazione
- La preclusione derivante dal cosiddetto "giudicato esecutivo" vale solo per le questioni effettivamente dedotte e decise; questioni non dedotte o non valutate non sono precluse e possono essere riproposte
- La rinuncia alla contestazione della validità di un atto processuale da parte del difensore produce effetti solo se il difensore era munito dei necessari poteri (procura speciale) o se l'interessato ha espressamente confermato/ratificato la rinuncia
- La notificazione eseguita in violazione di norme sopravvenute (es. richiamo a una disposizione abrogata) è nulla e non può essere sanata automaticamente; occorre valutare se vi sia stata accettazione valida degli effetti dell'atto da parte del destinatario
- In presenza di dubbi sulla regolarità della formazione del titolo esecutivo, il rimedio corretto è il ricorso in incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.), che consente al giudice dell'esecuzione di disporre la rinnovazione e assicurare il rispetto dei termini di impugnazione
- Le decisioni che dichiarano inammissibile un ricorso non escludono automaticamente la possibilità di riproporre la questione in sede di incidente di esecuzione, se la precedente decisione non ha valutato o precluso specificamente la questione sulla formazione del titolo
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