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Sentenza

Sentenza n. 2533/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica docente e ordinato l’accredito di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero all’accredito complessivo di euro 2.500,00 nel borsellino elettronico della carta docente. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 9 aprile 2025, ma il Ministero, decorso anche il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non aveva eseguito il comando giudiziale. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero ha giustificato il ritardo con l’elevato numero di richieste derivanti dal contenzioso seriale e con la carenza di risorse finanziarie, chiedendo il rigetto di eventuali pretese relative agli interessi e la compensazione o riduzione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Nel caso concreto risultavano il passaggio in giudicato, la rituale notificazione della sentenza e la persistente inerzia ministeriale oltre il termine previsto dalla legge. Le difficoltà organizzative e finanziarie dedotte dal Ministero non sono state ritenute idonee a giustificare il protrarsi dell’inadempimento, poiché l’Amministrazione, a fronte di un contenzioso risalente e consolidato, avrebbe dovuto predisporre tempestivamente le necessarie misure organizzative e finanziarie. Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha inoltre nominato, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dall’istanza della parte. L’incarico commissariale è stato disposto senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della regola sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza è ammissibile al fine di conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando

    La norma consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo anche per conseguire l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, in presenza di mancata conformazione spontanea dell’Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine legale per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’Amministrazione, unitamente alla notificazione del titolo esecutivo e all’inerzia dell’Amministrazione, conferma la sussistenza dell’inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta elettronica docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alla presente esecuzione.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, utilizzato per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
  • La notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine legale per l’adempimento, accompagnati dalla persistente inerzia dell’Amministrazione, integrano i presupposti per la dichiarazione di inottemperanza.
  • L’elevato numero di richieste, le difficoltà organizzative e la carenza di risorse finanziarie non giustificano il protrarsi dell’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato; l’Amministrazione deve predisporre tempestivamente le misure organizzative e le risorse necessarie per l’esecuzione dei titoli giudiziali.
  • In presenza di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • Il commissario ad acta individuato tra dirigenti o funzionari dell’Amministrazione può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore quando tale gratuità sia coerente con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per fattispecie esecutive analoghe.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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