Sentenza del 13/12/2021 n. 39519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione chiedeva il rimborso dell'IRPEG versata in maggiore a titolo di secondo acconto per il periodo d'imposta 1/7/2000-31/12/2000, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata l'aliquota agevolata (ridotta del 50%) prevista dal D.P.R. 29/9/1973 n. 601, art. 6, in virtù dell'adeguamento statutario alla "riforma Ciampi" (D.Lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 12). Dopo il rigetto tacito dell'istanza sono seguiti vari gradi di giudizio: la CTP accolse la Fondazione; la CTR in primo appello confermò la decisione; la Corte di Cassazione (sent. n. 28040/2009) annullò e rinviò per approfondimenti relativi all'effettivo adeguamento statutario, alla data di efficacia e alla prova della perdita del controllo societario; in sede di rinvio la CTR ritenne invece che la Fondazione non avesse fornito prove documentali sufficienti (certificazioni sulle partecipazioni, dimostrazione delle attività effettivamente svolte, prova di detenzione solo di partecipazioni strumentali), e respinse il rimborso. La Cassazione, nel giudizio di legittimità, ha rigettato il ricorso della Fondazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione Roma, confermando che la CTR, in sede di rinvio, ha correttamente verificato i profili richiesti dalla sentenza di annullamento (effettivo adeguamento statutario nel periodo d'imposta 1/7-31/12/2000, data di adeguamento 28/9/2000, modalità di adeguamento, sussistenza delle condizioni normative quali la dismissione delle partecipazioni di controllo e la natura strumentale delle partecipazioni). La CTR ha rilevato la mancata produzione di idonea documentazione probatoria (certificazioni sulle società partecipate, elementi sulle attività svolte e sul perseguimento prevalente di fini di interesse pubblico) e il difetto di specifiche deduzioni iniziali; per tali ragioni l'agevolazione fiscale non è stata riconosciuta. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 16.000,00 più spese prenotate).
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6
Disciplina l'aliquota agevolata IRPEG applicabile agli enti non commerciali; la Fondazione sosteneva che questa norma avrebbe dovuto trovare applicazione una volta accertato l'adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. 153/1999, art. 12.
D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 12
"le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali ai sensi del T.U.I.R. D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c., (art. 12, comma 1) e, conseguentemente, si applica il regime previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6"
Stabilisce che l'agevolazione fiscale opera per le fondazioni che hanno effettivamente adeguato lo statuto alle prescrizioni della 'riforma Ciampi'; richiede inoltre l'accertamento di condizioni sostanziali (es. dismissione delle partecipazioni di controllo salvo le strumentali).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)
Definisce la qualifica di 'enti non commerciali' rilevante ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato richiamato dal D.Lgs. 153/1999, art. 12.
D.Lgs. 356/1990, art. 12
Citato come riferimento ai settori per i quali le fondazioni potevano, in sede transitoria, considerarsi non commerciali, qualora avessero perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e utilità sociale.
Legge di delegazione 23 dicembre 1998, n. 461
Atto di delega che ha dato impulso alla cosiddetta "riforma Ciampi" e alle modifiche normative attuate con il D.Lgs. 153/1999.
D.L. n. 168 del 2004, art. 2
Ha operato modifiche/abrogazioni normative successive (menzione dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 12 a decorrere dall'esercizio 2004), segnalando che la disciplina è evoluta nel tempo e che va considerato il periodo d'imposta di riferimento.
Massime di principio
- In giudizio fiscale l'onere della prova circa l'effettivo adeguamento statutario e la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione (es. perdita del controllo societario, partecipazioni solo strumentali, attività effettivamente svolte) grava sul contribuente che invoca il regime agevolato.
- La data di efficacia dell'adeguamento statutario è cruciale: per stabilire l'operatività dell'agevolazione occorre verificare che l'adeguamento sia intervenuto entro il periodo d'imposta contestato e sia formalmente e sostanzialmente conforme alla normativa di riferimento.
- Per l'applicabilità della disciplina 'a regime' prevista dal D.Lgs. 153/1999 occorre prova che le partecipazioni detenute non costituiscano partecipazioni di controllo, salvo quelle espressamente consentite come 'strumentali'; in mancanza di documentazione probatoria adeguata l'agevolazione è negata.
- La disciplina transitoria richiede comunque dimostrazioni sull'effettiva prevalenza di fini di interesse pubblico e sulle attività svolte nella pratica: le mere dichiarazioni statutarie o generiche richiamo ai fini statutari non sono sufficienti senza riscontri oggettivi (bilanci, certificazioni, documentazione sulle partecipazioni).
- Se la Cassazione rinvia per accertamenti di fatto, il giudice di rinvio è vincolato ad eseguire gli accertamenti indicati e a motivare sulle conclusioni raggiunte; tuttavia l'esito rimane subordinato alla prova prodotta dalle parti.
- Per aumentare le probabilità di successo in casi analoghi il contribuente dovrebbe produrre documentazione specifica e certificata: copia dello statuto modificato con data certa, certificazioni societarie sulle partecipazioni (natura e percentuali, eventuali patti parasociali), bilanci delle società partecipate, verbali assembleari, e ogni elemento che dimostri l'effettiva natura strumentale delle partecipazioni e la prevalenza di fini sociali/di utilità.
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