Cassazione Penale, Ordinanza n. 01371/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, li condanna altresì al pagamento di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bari. Il primo ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità penale e al concorso nel reato di furto. La seconda ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo la sussistenza di una incompatibilità tra premesse e conclusioni della decisione di merito. La Corte di cassazione rileva che i motivi della seconda ricorrente sono del tutto generici, privi di specificità e assertivi. Quanto al primo ricorrente, i motivi sono reputati non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi della motivazione impugnata né la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla sentenza di appello. La Corte aggiunge che la motivazione della Corte territoriale è logica, congrua e corretta in diritto, quindi immune da vizi di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 609 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente nel riferimento ai requisiti dell'atto di impugnazione; non è citato espressamente nel testo fornito.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
Richiamata per il contenuto essenziale dell'atto di impugnazione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Richiamata per i principi sui motivi d'appello, ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per il criterio della condanna alla sanzione pecuniaria in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche, assertive o meramente riproduttive di motivi già disattesi in appello sono inammissibili.
- È necessario enunciare in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e i correlati riferimenti alla motivazione della decisione gravata; la mera reiterazione di doglianze già vagliate dal giudice di merito non integra un motivo ammissibile.
- I principi elaborati in tema di contenuto essenziale dei motivi di appello possono essere utilizzati anche per valutare l'ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione, quando difetti una critica analitica della decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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