Ordinanza n. 69/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara - Giudice del Lavoro n. 559/2024 pronunciata in data 14.11.2024, e depositata in pari data, all’esito del giudizio n. 68/24 RG Lav. notificata via pec in data 13.12.2024 e passata in giudicato in quanto non appellata; della sentenza del Tribunale di Pescara – Giudice del Lavoro n. 551/24 pronunciata in data 13.11.2024, e depositata in pari data, all’esito del giudizio n. 1663/2023 RG Lav. notificata via pec in data 10.02.2025 e passata in giudicato in quanto non appellata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Pescara, Giudice del Lavoro
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza di due sentenze del Tribunale di Pescara – Giudice del Lavoro, entrambe passate in giudicato per mancata impugnazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la nullità della notificazione del ricorso: l'atto introduttivo era stato notificato direttamente all'indirizzo PEC dell'amministrazione, anziché presso la sede o l'indirizzo PEC istituzionale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, domiciliataria ex lege per la difesa delle amministrazioni statali. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, rilevando che nei confronti delle amministrazioni statali la notificazione deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato, a pena di nullità. Poiché la notificazione era nulla e l'amministrazione intimata non si era costituita, è stato assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per rinnovare la notificazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila. La prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata entro 5 giorni dal suo compimento. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, che ha eliminato dall'art. 44, comma 4, c.p.a. la condizione della non imputabilità al notificante quale presupposto per la rinnovazione. La trattazione del ricorso è stata fissata alla camera di consiglio del 23 aprile 2026; non è stata quindi ancora decisa la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e di sottoporla al contraddittorio delle parti.
art. 41, comma 3, c.p.a.
Stabilisce che la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la loro difesa in giudizio.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio
Impone di notificare gli atti giudiziari riguardanti le amministrazioni statali presso la competente Avvocatura dello Stato, prevedendo la nullità della notificazione eseguita altrove.
art. 44, comma 3, c.p.a.
Quando la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice dispone la rinnovazione mediante fissazione di un termine perentorio.
art. 44, comma 4, c.p.a.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, la rinnovazione della notificazione non è subordinata alla valutazione della non imputabilità al notificante dell'esito negativo della notificazione.
artt. 3, 24 e 113 Cost.
Parametri costituzionali in base ai quali la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole e sproporzionata la subordinazione della rinnovazione della notificazione alla non imputabilità del notificante.
art. 11, primo periodo, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Individua la domiciliazione ex lege dell'amministrazione statale presso l'Avvocatura dello Stato competente.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso giurisdizionale diretto contro un'amministrazione statale deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege; la notificazione effettuata direttamente all'indirizzo PEC dell'amministrazione è nulla e il vizio può essere rilevato d'ufficio.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione destinataria non si è costituita, il giudice deve disporne la rinnovazione mediante assegnazione di un termine perentorio, senza subordinare tale rinnovazione alla prova che l'esito negativo della notificazione sia dipeso da causa non imputabile al notificante.
- La rinnovazione della notificazione disposta ai sensi dell'art. 44 c.p.a. deve essere eseguita nel termine perentorio fissato dal giudice e la prova del suo compimento deve essere depositata entro il termine processuale stabilito; fino a tale adempimento la domanda di ottemperanza non può essere definita nel merito.
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