Cassazione Penale, Sentenza n. 2128/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativa alla gestione della GFM s.r.l. (fallita nel 2014). In sintesi: i motivi di Mustile e Criscino Maria Luisa deducono vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo e al loro effettivo contributo alla sottrazione delle scritture contabili (erano soci formali o ex amministratori e non avrebbero materialmente partecipato all'occultamento); chiedevano inoltre il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fallimentare in relazione alla presunta tenuità del danno. Criscino Francesco propone cinque motivi: contestazione della prova della responsabilità (sostiene di non essere più amministratore al momento del fallimento e di non essersi ingerito nella gestione), della sussistenza del dolo specifico, della qualificazione come bancarotta fraudolenta invece che semplice (con prescrizione), del diniego dell'attenuante di cui all'art. 219, e della determinazione della pena in misura superiore a quella dei coimputati. Tutti i ricorsi si appuntano sulla valutazione probatoria e sulla motivazione della Corte territoriale circa la fittizietà della cessione societaria a un prestanome e l'occultamento delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso di Criscino Francesco (in parte anche inammissibile), ritenendo adeguata e coerente la valutazione complessiva del materiale probatorio operata dai giudici di merito: è stata valorizzata la strumentalità della cessione a Ismail Ouel (presunto prestanome), la sospetta modalità di trasferimento (sede in campagna, pagamento in contanti non provato), le dichiarazioni del commercialista e l'anomalia della tenuta della contabilità nel 2013; è stata altresì confermata la non applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. perché l'occultamento delle scritture impedisce la ricostruzione del danno per i creditori. Per Mustile Salvatore e Criscino Maria Luisa la Corte ha invece ritenuto fondate le doglianze sul piano motivazionale: mancavano adeguate spiegazioni sul loro effettivo contributo alla sottrazione delle scritture e sulla loro consapevolezza del disegno criminoso; la sola partecipazione formale alla cessione delle quote e i legami familiari con il principale ideatore non erano stati sufficientemente motivati come indice di responsabilità penale. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a Mustile e Criscino Maria Luisa con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio; per Criscino Francesco il rigetto del ricorso mantiene ferma la condanna.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare (attenuante speciale)
La Corte ha interpretato che l'attenuante di cui all'art. 219 non è applicabile quando l'occultamento delle scritture contabili rende impossibile la ricostruzione della gestione e la valutazione del danno subito dalla massa creditoria, ostacolando le azioni a tutela dei creditori
principio giurisprudenziale (Sez. 5, n. 15988 del 11/3/2019 e Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023 e altre)
La giurisprudenza richiamata afferma che l'amministratore cessato resta responsabile della corretta tenuta e della consegna della documentazione contabile relativa al periodo di sua gestione; inoltre la sottrazione/occultamento delle scritture che impedisca la ricostruzione dei fatti esclude l'attenuante di cui all'art. 219. Le sentenze di merito possono integrarsi (doppia conforme) se non contestate specificamente in appello
Massime di principio
- La mera partecipazione formale a una cessione di quote o i legami familiari con il principale artefice non sono di per sé sufficienti a provare la consapevolezza e il contributo a un reato societario: occorre motivazione specifica e indizi che colleghino il comportamento al fine criminoso
- L'amministratore cessato può rimanere responsabile per la mancata tenuta o per l'occultamento delle scritture relative al periodo in cui ha esercitato la gestione; la responsabilità non si estingue automaticamente con la cessazione dell'incarico
- L'accertamento della fittizietà di una cessione societaria può fondarsi su indici fattuali (pagamenti non provati, caratteristiche anomale della sede sociale, incongruità economica del cessionario) che, valutati nel loro insieme, possono sorreggere l'ipotesi del prestanome
- Se l'occlusione delle scritture rende impossibile la ricostruzione del danno per la massa creditoria, l'attenuante speciale prevista dall'art. 219 legge fall. generalmente non è applicabile
- In fase di impugnazione è essenziale che il giudice renda esplicite le ragioni per cui ritiene che ciascun imputato abbia consapevolmente partecipato al disegno criminoso; in mancanza, la decisione può essere annullata e disposta la rimessione per nuovo giudizio
- La valutazione probatoria va compiuta nel suo insieme e non in modo atomistico: singoli elementi, presi isolatamente, possono apparire deboli, ma la loro convergenza può essere ritenuta sintomatica di responsabilità quando debitamente motivata
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