Tribunale, Sentenza T-639/21
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 9 November 2022. — Groupement des cartes bancaires (CB) v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark CCB – Earlier EU figurative mark CB – Earlier international registration designating the European Union – Figurative mark CB – Relative grounds for refusal – No likelihood of confusion – Reputation and enhanced distinctiveness of the earlier mark – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Article 8(5) of Regulation No 207/2009 (now Article 8(5) of Regulation 2017/1001) – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-639/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Groupement des cartes bancaires contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO relativa al marchio figurativo CCB. Conferma che i segni CCB e CB sono dissimili, perché il pubblico rilevante non riconosce immediatamente nei marchi anteriori le lettere "C" e "B". Di conseguenza non sussiste rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), né può operare la tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5. Il Tribunale reputa anche sufficiente la motivazione della decisione impugnata.
Marchio UE figurativo CCB/CB: nel giudizio di opposizione la Corte conferma l’assenza di rischio di confusione e di tutela rafforzata, perché i marchi anteriori CB, pur reputati, non sono percepiti come lettere immediatamente leggibili dal pubblico rilevante.
La questione giuridica
Se la seconda commissione di ricorso di EUIPO avesse motivato adeguatamente la propria decisione e, soprattutto, se avesse correttamente escluso la sussistenza di un rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e della tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento, ritenendo che i segni CCB e CB fossero dissimili poiché il pubblico non avrebbe immediatamente riconosciuto nei marchi anteriori le lettere "C" e "B".
Principio di diritto
In un'opposizione a registrazione di marchio UE, la somiglianza tra i segni va valutata in base alla loro impressione complessiva e alle loro qualità intrinseche, non alla reputazione o alla distintività rafforzata del marchio anteriore né al suo uso sul mercato; pertanto, se la stilizzazione dei marchi anteriori impedisce al pubblico rilevante di riconoscervi immediatamente le lettere che li compongono senza un processo di "decifrazione" che eccede quanto ragionevolmente richiesto in un contesto d'acquisto, i segni sono dissimili e mancano sia il presupposto della somiglianza richiesto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia quello, identico, richiesto dall'articolo 8, paragrafo 5. La decisione di EUIPO è inoltre sufficientemente motivata se consente di comprendere il percorso logico seguito e di esercitare il controllo giurisdizionale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (CE) n. 207/2009
Marchio UE figurativo CCB e marchi anteriori CB: opposizione respinta
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il contendere opponeva il titolare dei marchi anteriori CB, Groupement des cartes bancaires, al richiedente China Construction Bank Corp. per il segno figurativo CCB, in relazione a servizi bancari e finanziari della classe 36.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 14 ottobre 2014 China Construction Bank Corp. aveva presentato domanda di registrazione del marchio UE figurativo CCB per servizi bancari e finanziari. Groupement des cartes bancaires aveva presentato opposizione sulla base di due marchi anteriori figurativi CB: un marchio UE registrato nel 1999 e una registrazione internazionale designante l'Unione europea del 2013. L'opposizione era fondata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione, ma la prima commissione di ricorso aveva inizialmente respinto il ricorso del richiedente. Tale decisione era stata però annullata dal Tribunale nel 2018 e, successivamente, la Corte di giustizia, con sentenza del 11 giugno 2020 nella causa C-115/19 P, aveva annullato la sentenza del Tribunale e la decisione della prima commissione di ricorso, rimettendo implicitamente il fascicolo alla seconda commissione di ricorso. Quest'ultima aveva poi annullato la decisione della divisione di opposizione e rigettato l'opposizione.
Regole temporali applicabili
Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata nel 2014, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre alle questioni procedurali si applica il regolamento n. 2017/1001. Le disposizioni richiamate dalle parti nel regolamento più recente devono quindi essere lette come riferite alle corrispondenti norme del regolamento n. 207/2009, sostanzialmente identiche nel contenuto.
Primo motivo: insufficienza di motivazione
Il ricorrente sosteneva che la decisione impugnata fosse viziata da motivazione insufficiente, perché la commissione di ricorso avrebbe spiegato in modo poco chiaro la percezione dei marchi anteriori da parte del pubblico rilevante e si sarebbe contraddetta rispetto a precedenti valutazioni di EUIPO.
Il Tribunale respinge il motivo. Richiama la funzione dell'obbligo di motivazione: consentire alle parti di comprendere le ragioni della decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Osserva che la commissione di ricorso aveva spiegato, ai paragrafi 49-55 della decisione impugnata, perché dopo la sentenza della Corte di giustizia non fosse più possibile fondarsi sulla reputazione del marchio anteriore per presumere che il pubblico vedesse immediatamente le lettere CB, e aveva invece ritenuto che la stilizzazione radicale dei marchi anteriori li rendesse non immediatamente decifrabili.
Il Tribunale precisa inoltre che le censure dirette a contestare la fondatezza della valutazione non incidono sulla motivazione in sé. La motivazione può essere sintetica o implicita se comprensibile nel contesto e sufficiente per il controllo giurisdizionale. Il primo motivo è quindi respinto.
Secondo motivo: articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e confronto dei segni
Il secondo motivo verteva sull'errore nella comparazione dei segni e nell'esclusione del rischio di confusione. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il rischio di confusione richiede cumulativamente identità o somiglianza dei marchi e identità o somiglianza dei servizi, e va valutato globalmente tenendo conto dell'impressione complessiva generata dai segni.
Nel caso concreto non era contestato che i servizi fossero identici e che il pubblico rilevante fosse composto da professionisti e consumatori medi con livello di attenzione elevato nell'Unione europea. La questione centrale era dunque la somiglianza dei segni.
Elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui nei marchi anteriori il forte livello di stilizzazione impediva di riconoscere immediatamente le lettere "C" e "B": l'elemento dominante era il figurativo derivante dalla stilizzazione, non la sequenza alfabetica. Tale conclusione non dipendeva dalla reputazione del marchio, poiché la Corte di giustizia aveva già chiarito che reputazione e distintività rafforzata non possono servire a far prevalere un elemento del marchio nella comparazione dei segni.
Quanto al marchio richiesto CCB, il Tribunale conferma che l'elemento dominante è il segmento verbale "CCB", mentre il segno figurativo svolge funzione decorativa e non sovrasta il termine. Il carattere distintivo della parte verbale è rafforzato dal fatto che si tratta delle iniziali della denominazione del richiedente.
Confronto visivo, fonetico e concettuale
Sul piano visivo, il Tribunale ritiene corretto il giudizio di dissimiglianza: i marchi anteriori consistono in due forme arrotondate fortemente stilizzate, mentre il segno richiesto presenta un elemento verbale chiaramente leggibile più un elemento decorativo.
Sul piano fonetico, la comparazione non è possibile perché non è stato dimostrato che una parte significativa del pubblico rilevante percepisca nei marchi anteriori un elemento verbale pronunciabile. Il fatto che alcuni possano riconoscere le lettere CB non basta se ciò richiederebbe un'operazione di decifrazione e non rappresenta la percezione di una parte non trascurabile del pubblico.
Sul piano concettuale, la comparazione è parimenti impossibile, poiché i segni non evocano un contenuto concettuale comune immediatamente percepibile.
Nessun rischio di confusione
Poiché la somiglianza dei segni è un presupposto cumulativo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), l'assenza di somiglianza esclude il rischio di confusione anche in presenza di servizi identici e di marchi anteriori altamente distintivi. Il secondo motivo è quindi respinto.
Terzo motivo: articolo 8, paragrafo 5, tutela rafforzata dei marchi reputati
Il terzo motivo contestava il rigetto dell'opposizione anche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5. Il Tribunale ricorda che tale disposizione richiede cumulativamente: somiglianza tra i segni, reputazione del marchio anteriore nell'Unione e rischio di indebito vantaggio o pregiudizio per il carattere distintivo o la reputazione del marchio reputato.
Poiché la somiglianza tra i segni non è stata accertata, manca il primo presupposto applicativo. Il Tribunale osserva inoltre che la valutazione della somiglianza non muta a seconda che si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), o l'articolo 8, paragrafo 5). Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente respinto anche l'opposizione basata sulla tutela rafforzata.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Groupement des cartes bancaires al pagamento delle spese, precisando che la decisione impugnata continua a disciplinare le spese del procedimento di opposizione e del procedimento d'appello dinanzi a EUIPO.
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