Cassazione Civile, Ordinanza n. 14657/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva promosso davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, un'azione per ottenere il pagamento di differenze retributive. La società convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società e luogo in cui, secondo la sua prospettazione, il contratto di lavoro doveva ritenersi concluso perché ivi sarebbe pervenuta la conoscenza dell'accettazione della proposta da parte della lavoratrice. Il Tribunale di Milano aveva accolto l'eccezione. La lavoratrice ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, deducendo la violazione dell'art. 413 c.p.c. e sostenendo che il contratto era stato sottoscritto contestualmente a Segrate da entrambe le parti, con conseguente competenza del giudice del luogo di conclusione del rapporto. La resistente ha contrastato il regolamento.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento necessario di competenza, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, davanti al quale il giudizio deve proseguire. Le spese sono state rimesse alla decisione definitiva. La Corte ha ritenuto che, in presenza della lettera di assunzione sottoscritta dal rappresentante della società con indicazione di Segrate e dell'inizio della prestazione presso Linate, mancassero elementi per applicare il criterio residuale della conclusione del contratto inter absentes basato sulla ricezione dell'accettazione presso il proponente.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
norma processuale richiamata quale base del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro
art. 42 c.p.c.
norma posta a fondamento del regolamento necessario di competenza
art. 47, comma 5, c.p.c.
richiamato in relazione alla costituzione della parte resistente nel regolamento di competenza
art. 380-ter c.p.c.
richiamato per il deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero
art. 413 c.p.c.
norma sulla competenza territoriale nelle controversie di lavoro; la Corte ne ha fatto applicazione in combinazione con i criteri di conclusione del contratto
art. 1326 c.c., comma 1
il criterio della conclusione del contratto al momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione ha valore residuale e opera solo se manchino elementi per ritenere già concluso il contratto nel luogo e nel tempo della sottoscrizione
art. 1335 c.c.
la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni negoziali è richiamata come criterio residuale, applicabile solo in difetto di elementi che indichino una conclusione contestuale del contratto
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro, ai fini della competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, la conclusione del contratto va individuata prioritariamente in base agli elementi che mostrino una sottoscrizione contestuale della proposta per accettazione nel medesimo luogo e tempo.
- Il criterio della conclusione del contratto ex art. 1326 c.c., fondato sulla conoscenza dell'accettazione da parte del proponente e sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., ha natura residuale e si applica solo quando manchino elementi per ritenere già concluso il contratto nel luogo della firma.
- Se la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale non fornisce elementi idonei a dimostrare una pattuizione inter absentes, il giudice non può fondare la competenza sul solo luogo della sede legale del datore di lavoro, dovendo valorizzare i documenti e gli indici concreti della conclusione del rapporto.
- La presenza di una lettera di assunzione sottoscritta dal rappresentante della società con indicazione del luogo di sottoscrizione, insieme all'inizio della prestazione in quel medesimo ambito territoriale, può costituire elemento sufficiente per radicare la competenza del giudice del lavoro di quel foro.
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