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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08477/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia riguarda una lite successoria fondata su tre atti di compravendita di immobili compiuti dai genitori della ricorrente in favore di alcuni familiari. L’attrice sosteneva che tali vendite fossero in realtà donazioni dissimulate e che, per gli atti del padre a favore del genero e della nipote, vi fosse anche interposizione fittizia. In conseguenza di ciò chiedeva la riunione fittizia dell’asse ereditario e la riduzione delle attribuzioni lesive della propria quota di legittima. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande: per un atto del 1994 era stata dichiarata l’inammissibilità della riduzione nei confronti di soggetti non coeredi, perché la ricorrente non aveva accettato con beneficio di inventario; per tale atto era stata anche esclusa la dedotta interposizione fittizia, ritenuta non specificamente allegata e comunque non provata; per l’atto del 1989 a favore della sorella era stata esclusa la simulazione, valorizzando il prezzo corrispondente a quello di acquisto e la prova del pagamento mediante assegni circolari; erano inoltre state ritenute inammissibili o infondate le doglianze sulle prove istruttorie e sulla pretesa genericità della domanda di riduzione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: violazione dell’art. 564 c.c. per avere ritenuto necessaria l’accettazione beneficiata e per non aver riconosciuto la sua qualità di legittimaria totalmente pretermessa; violazione delle norme sulla prova della simulazione e sull’interesse ad agire; violazione degli artt. 1417, 2697 e 2722 c.c. e dell’art. 556 c.c. per aver escluso la simulazione delle vendite; censura sulla ritenuta genericità della domanda di riduzione e sulle prove istruttorie; e infine censura sulla condanna alle spese. La Cassazione ha ritenuto i motivi, in larga parte, inammissibili perché diretti a contestare accertamenti di fatto, non specificamente riferiti alle rationes decidendi o proposti in violazione dei limiti del giudizio di legittimità; ha inoltre rilevato che, in regime di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non era ammissibilmente dedotto. Il ricorso è stato integralmente rigettato e la ricorrente condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la proponibilità dell’azione di riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi in difetto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla simulazione e alle prove istruttorie, e ha confermato la condanna della ricorrente alle spese. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, precisando che la circostanza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’attestazione dei presupposti processuali per il recupero.

Norme richiamate

  • art. 564 c.c.

    Il legittimario che non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario non può proporre azione di riduzione nei confronti di soggetti non coeredi; se la questione non è stata devoluta con specifica censura, l’accertamento di merito passa in giudicato.

  • art. 1417 c.c.

    La disciplina della prova della simulazione è richiamata, ma non può essere utilmente invocata se la censura investe in realtà un accertamento di fatto o una questione di interesse ad agire non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2722 c.c.

    Le limitazioni probatorie in tema di simulazione sono rilevanti solo rispetto a questioni effettivamente dedotte e pertinenti; non possono fondare una censura che mira a rivalutare il materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull’onere della prova non è ammissibile se, in realtà, sollecita un nuovo apprezzamento delle prove già valutate dal giudice di merito.

  • art. 556 c.c.

    La riduzione presuppone la ricostruzione dell’asse ereditario e, nel caso deciso, non poteva essere esaminata nel merito per il difetto del presupposto processuale relativo all’azione contro non coeredi.

  • art. 81 c.p.c.

    L’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; la domanda di simulazione è stata dichiarata inammissibile in quanto funzionalmente diretta solo a sostenere una riduzione non proponibile.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la domanda è ammissibile solo se sussiste un interesse attuale alla pronuncia; in mancanza del diritto sostanziale cui la domanda è strumentale, difetta l’interesse.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non è consentito utilizzare la censura di violazione di legge per contestare in realtà l’accertamento del fatto o la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile se il ricorso non individua il fatto decisivo e, in caso di doppia conforme, occorre indicare le diverse rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    È necessario indicare specificamente in quali atti e in quali termini siano stati dedotti i fatti o le allegazioni su cui si fonda la censura; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non è dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; essendo il ricorso integralmente rigettato, la statuizione sulle spese è stata confermata.

  • art. 92 c.p.c.

    Non vi erano ragioni per derogare alla regola della soccombenza nel regolamento delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato anche se la parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ferma la verifica successiva delle condizioni per l’eventuale recupero.

Massime di principio

  • Il legittimario non totalmente pretermesso che agisca contro soggetti non coeredi deve avere previamente accettato l’eredità con beneficio di inventario; in difetto, l’azione di riduzione è improponibile nei confronti di tali convenuti.
  • La qualificazione di un atto come simulato o come interposizione fittizia richiede una specifica allegazione del fatto costitutivo e una censura mirata; non è sufficiente una generica riproposizione di indizi o una richiesta di rivalutazione delle prove.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla violazione di legge in una contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso mira a contestare l’omessa ammissione di prove, deve prima censurare specificamente la statuizione di inammissibilità del motivo di appello relativo alle prove e dimostrarne la rilevanza decisiva.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica chiaramente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e il fatto storico decisivo asseritamente omesso.
  • La domanda strumentale di simulazione è inammissibile o comunque priva di interesse quando è proposta solo per sostenere un’azione principale che, a monte, risulta improponibile o non esercitabile.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche quando la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, restando salva la verifica successiva dei presupposti per il recupero del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioniImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàInterposizione fittiziaGiudicato

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