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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30498/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, cittadino della Nigeria, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il richiedente denunciava violazione di norme costituzionali, europee e interne in materia di protezione internazionale e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sentenza impugnata si era limitata a escludere una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza, senza valutare la vicenda personale narrata, che egli qualificava come minacce poste in essere da un privato, né verificare se le autorità statali fossero in grado di offrirgli protezione effettiva. Il ricorso conteneva anche una doglianza sulla mancata adeguata cooperazione istruttoria del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il Ministero dell'interno si era costituito in modo irrituale, con atto non idoneo a partecipare alla fase decisoria scritta, sicché non vi è stata regolazione delle spese. Nel merito del motivo, la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello si fondasse su due rationes autonome e sufficienti: da un lato, la riconduzione dei fatti allegati a una lite ereditaria tra privati, dunque estranea alle fattispecie invocate; dall'altro, la ritenuta non credibilità del narrato per vaghezza, genericità e contraddittorietà. Il ricorrente non aveva censurato efficacemente entrambe le rationes, avendo contestato solo la qualificazione giuridica e non anche l'accertamento di inattendibilità. Di conseguenza, la censura era inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di protezione sussidiaria, il giudizio negativo di credibilità, se conforme ai criteri legali, esonera il giudice dagli approfondimenti officiosi sul Paese di origine ai fini delle ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007. È stato anche disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, Cost.

    richiamato dal ricorrente come norma violata in materia di asilo e protezione internazionale

  • art. 3 direttiva 2011/95/UE

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla protezione sussidiaria

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato dal ricorrente in relazione al permesso di soggiorno per motivi umanitari

  • art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    la Corte richiama la norma sui criteri di valutazione della credibilità del richiedente

  • art. 7 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    richiamato come parametro per escludere la riconducibilità della vicenda personale alla fattispecie di rifugiato

  • art. 8 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    richiamato per escludere la configurabilità della protezione invocata sulla base dei fatti allegati

  • art. 14, lett. a) d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    la Corte afferma che il giudizio di non credibilità può esonerare dagli approfondimenti officiosi sulla situazione del Paese di origine ai fini di questa ipotesi

  • art. 14, lett. b) d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    la Corte afferma che il giudizio di non credibilità può esonerare dagli approfondimenti officiosi sulla situazione del Paese di origine ai fini di questa ipotesi

  • art. 5, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    invocato dal ricorrente per sostenere che le minacce di un privato potessero integrare una situazione rilevante

  • art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    la Corte precisa che il dovere di cooperazione istruttoria non opera quando il racconto del richiedente sia inattendibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 27124/2018?

    nessuna, trattasi di precedente giurisprudenziale citato nel testo non di norma

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve impugnare tutte le rationes decisive; l'omessa censura di anche una sola comporta l'inammissibilità delle doglianze per difetto di interesse.
  • In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo di credibilità del richiedente, se espresso secondo i criteri legali, può da solo giustificare il rigetto delle domande fondate su fatti personali non attendibili.
  • Se il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile, non opera il dovere di cooperazione istruttoria del giudice quanto all'approfondimento officioso della situazione del Paese di origine, almeno per le ipotesi di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007.
  • Le minacce o controversie provenienti da un privato non sono di per sé sufficienti al riconoscimento della protezione, se la vicenda concreta è qualificata come lite privata estranea ai presupposti tipizzati dalla normativa e se manca un allegato credibile sulla mancata tutela statale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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