Cassazione Civile, Ordinanza n. 30498/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino della Nigeria, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il richiedente denunciava violazione di norme costituzionali, europee e interne in materia di protezione internazionale e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sentenza impugnata si era limitata a escludere una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza, senza valutare la vicenda personale narrata, che egli qualificava come minacce poste in essere da un privato, né verificare se le autorità statali fossero in grado di offrirgli protezione effettiva. Il ricorso conteneva anche una doglianza sulla mancata adeguata cooperazione istruttoria del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il Ministero dell'interno si era costituito in modo irrituale, con atto non idoneo a partecipare alla fase decisoria scritta, sicché non vi è stata regolazione delle spese. Nel merito del motivo, la Corte ha ritenuto che la decisione d'appello si fondasse su due rationes autonome e sufficienti: da un lato, la riconduzione dei fatti allegati a una lite ereditaria tra privati, dunque estranea alle fattispecie invocate; dall'altro, la ritenuta non credibilità del narrato per vaghezza, genericità e contraddittorietà. Il ricorrente non aveva censurato efficacemente entrambe le rationes, avendo contestato solo la qualificazione giuridica e non anche l'accertamento di inattendibilità. Di conseguenza, la censura era inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di protezione sussidiaria, il giudizio negativo di credibilità, se conforme ai criteri legali, esonera il giudice dagli approfondimenti officiosi sul Paese di origine ai fini delle ipotesi di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007. È stato anche disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, Cost.
richiamato dal ricorrente come norma violata in materia di asilo e protezione internazionale
art. 3 direttiva 2011/95/UE
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla protezione sussidiaria
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente in relazione al permesso di soggiorno per motivi umanitari
art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
la Corte richiama la norma sui criteri di valutazione della credibilità del richiedente
art. 7 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
richiamato come parametro per escludere la riconducibilità della vicenda personale alla fattispecie di rifugiato
art. 8 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
richiamato per escludere la configurabilità della protezione invocata sulla base dei fatti allegati
art. 14, lett. a) d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
la Corte afferma che il giudizio di non credibilità può esonerare dagli approfondimenti officiosi sulla situazione del Paese di origine ai fini di questa ipotesi
art. 14, lett. b) d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
la Corte afferma che il giudizio di non credibilità può esonerare dagli approfondimenti officiosi sulla situazione del Paese di origine ai fini di questa ipotesi
art. 5, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
invocato dal ricorrente per sostenere che le minacce di un privato potessero integrare una situazione rilevante
art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
la Corte precisa che il dovere di cooperazione istruttoria non opera quando il racconto del richiedente sia inattendibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
art. 27124/2018?
nessuna, trattasi di precedente giurisprudenziale citato nel testo non di norma
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve impugnare tutte le rationes decisive; l'omessa censura di anche una sola comporta l'inammissibilità delle doglianze per difetto di interesse.
- In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo di credibilità del richiedente, se espresso secondo i criteri legali, può da solo giustificare il rigetto delle domande fondate su fatti personali non attendibili.
- Se il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile, non opera il dovere di cooperazione istruttoria del giudice quanto all'approfondimento officioso della situazione del Paese di origine, almeno per le ipotesi di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007.
- Le minacce o controversie provenienti da un privato non sono di per sé sufficienti al riconoscimento della protezione, se la vicenda concreta è qualificata come lite privata estranea ai presupposti tipizzati dalla normativa e se manca un allegato credibile sulla mancata tutela statale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →