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Ordinanza

Ordinanza n. 1665/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità - della nota del Comune di Santa Marinella (RM), Settore IV, Urbanistica - Attività produttive del 23.1.2025, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Contenzioso amministrativo Colocero Tenerelli / Labate – Villino, sito in via degli Albizi n. 6, in località Santa Severa – Adempimento della Sentenza del T.A.R. Lazio n. 14645 del 18/07/2024. Archiviazione istanza”; - di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota del Comune di Santa Marinella (RM), Settore IV, Urbanistica - Attività produttive del 19.11.2024, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Contenzioso amministrativo Colocero Tenerelli / Labate – Villino, sito in via degli Albizi n. 6, in località Santa Severa – Adempimento della Sentenza del T.A.R. Lazio n. 14645 del 18/07/2024”.

Giustizia amministrativa202503787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale del 7 maggio 2025 relativa agli atti del procedimento concluso con l'archiviazione del 23 gennaio 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l'accertamento del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990 sull'istanza di accesso documentale presentata al Comune di Santa Marinella. L'accesso riguardava, in particolare, gli scritti e la documentazione presentati dai controinteressati, gli eventuali verbali dei sopralluoghi, la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e ogni ulteriore documento relativo al procedimento concluso con la nota comunale del 23 gennaio 2025 di archiviazione dell'istanza. Nel corso del giudizio i controinteressati hanno depositato alcuni documenti, comprese le memorie procedimentali, e il Comune, in esecuzione dell'istruttoria disposta dal TAR, ha dichiarato che non risultavano ulteriori atti non già nella disponibilità del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la documentazione oggetto dell'istanza era stata depositata nel giudizio e che il ricorrente aveva dichiarato a verbale di essere stato completamente soddisfatto. Le spese della fase sono state poste a carico del Comune di Santa Marinella, ritenuto inadempiente rispetto all'istanza di accesso; le spese sono state invece compensate nei confronti dei controinteressati, che avevano depositato in giudizio i documenti richiesti.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre nel corso del giudizio l'azione relativa alla tutela del diritto di accesso; nel caso concreto l'istanza è stata utilizzata per contestare il silenzio-diniego dell'amministrazione e ottenere l'ordine di esibizione.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    È individuato quale fondamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l'accesso documentale, la produzione in giudizio della documentazione richiesta e la dichiarazione del ricorrente di integrale soddisfazione della pretesa determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa di accesso sia stata integralmente soddisfatta; il giudice deve verificare tale presupposto alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione anche in caso di cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione sia rimasta inadempiente rispetto all'istanza di accesso e abbia soddisfatto la pretesa soltanto nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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