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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13193/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala (21/05/2020) che aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Tribuna Antonino; il ricorrente denunciava violazione di legge sostenendo la doverosità della revoca ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p., indipendentemente dal fatto che la sentenza di merito non fosse stata impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale di Marsala, secondo cui la causa ostativa alla sospensione condizionale risultava già documentalmente al giudice di cognizione (perché il giudice disponeva di un certificato penale aggiornato) e quindi la revoca non poteva essere disposta in sede esecutiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 37345/2015) e ha osservato che il potere di revoca del giudice dell'esecuzione è inibito quando l'errore del giudice di cognizione non è stato rimediato mediante impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 168, terzo comma, cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come fondamento della doverosità della revoca della sospensione; la Corte però valuta che la revoca non è automatica se la causa ostativa risultava già agli atti del giudice di cognizione.

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    Richiamata dalla Corte (mediante la giurisprudenza delle Sezioni Unite) come disciplina delle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; se la sospensione è stata concessa in violazione di questa norma, il giudice dell'esecuzione deve revocarla salvo che la causa ostativa risultasse documentalmente al giudice di cognizione.

  • Sezioni Unite, sent. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., salvo che la causa ostativa risultasse già documentalmente al giudice di cognizione; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo di cognizione per verificarlo.

Massime di principio

  • Se la causa ostativa alla sospensione condizionale della pena era già documentalmente nei fascicoli del giudice che ha deciso il merito, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio in esecuzione
  • Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se la causa ostativa era nota al momento della concessione del beneficio
  • La revoca della sospensione non è automaticamente obbligatoria ogniqualvolta lo richieda il Pubblico ministero: rileva se l'errore del giudice di cognizione sia stato o meno rimediato tramite impugnazione
  • La mancata impugnazione della decisione di merito che ha erroneamente concesso il beneficio può limitare l'azione di revoca in sede esecutiva
  • Nelle impugnazioni in cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con il ragionamento del giudice di merito; argomentazioni generiche possono rendere il ricorso inammissibile

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