Cassazione Penale, Ordinanza n. 13252/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. Il ricorrente ha dedotto due censure: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la vita antecedente fosse quasi irreprensibile e che le principali violazioni riguardassero abusi edilizi commessi per realizzare la propria abitazione; 2) violazione di legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione, assumendo che le condotte contestate fossero legate da un medesimo disegno criminoso, poiché, dopo una doppia violazione edilizia, l'imputato avrebbe prima omesso di rispettare l'orario di rientro durante una misura alternativa, venendo poi condannato per evasione, e successivamente, durante l'espiazione in carcere, sarebbe stato trovato in possesso di un telefono cellulare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo di una censura già esaminata dalla Corte di appello, la quale aveva logicamente escluso le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi e in presenza di elementi negativi desunti dalle modalità del fatto, dalla personalità negativa dell'appellante e dai numerosi precedenti penali. Ha giudicato il secondo motivo del pari reiterativo e comunque manifestamente infondato, osservando che la continuazione ex art. 81 c.p. non coincide con la mera successione cronologica di eventi evocata nel ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e presupposto del ricorso.
art. 81 c.p.
La continuazione richiede l'unicità del medesimo disegno criminoso e non si identifica con la semplice successione di fatti o violazioni.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate quando il giudice di merito escluda la presenza di elementi positivi significativi e valorizzi, con motivazione congrua, la gravità delle modalità del fatto, la personalità negativa dell'imputato e i precedenti penali.
- La censura in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già affrontate e decise con motivazione immune da vizi dalla decisione impugnata.
- La continuazione tra reati non può essere desunta dalla sola successione temporale o cronologica di condotte, essendo necessario verificare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità, la doglianza sul mancato riconoscimento della continuazione è manifestamente infondata se si fonda su una mera ricostruzione fattuale non idonea a dimostrare l'unicità del programma criminoso.
Come è indicizzato
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