Sentenza n. 15633/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 1° febbraio 2025 di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto all’istanza presentata il 1° febbraio 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha domandato che l’Amministrazione fosse condannata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine fissato dal giudice e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR rileva che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, sussiste il silenzio-inadempimento. Il Ministero deve esaminare la documentazione riferita al percorso e ai titoli conseguiti in Spagna, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. La valutazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e, ove occorra, prevedere misure compensative opportune e proporzionate. Il termine assegnato per provvedere è di 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza; in caso di ulteriore inadempienza, il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, agirà quale commissario ad acta entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in €500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’art. 16, comma 6, del D. Lgs. 206/2007 (con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE), come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE), stabilisce che nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il procedimento di riconoscimento del titolo deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza provvedimento, ricorre il silenzio-inadempimento.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”
Nel valutare l’equipollenza del titolo formativo estero, l’autorità competente può disporre, quando necessario, misure compensative che siano opportune e proporzionate.
art. 117, comma 2, c.p.a.
ritiene il Collegio che il relativo termine, preordinato all’effusione di un esplicito provvedimento da parte della competente Autorità, vada commisurato (in ragione del fatto, notorio, integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie) ad un arco temporale di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza
Nel giudizio sul silenzio il giudice fissa il termine per l’adozione del provvedimento espresso; nel caso concreto, considerato il rilevante numero di istanze della stessa specie, il termine è stabilito in 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza.
Massime di principio
- Il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro deve concludersi entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; la sua scadenza senza provvedimento integra silenzio-inadempimento.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in un altro Stato membro, l’autorità deve considerare l’intero insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, comparandoli con quelli della formazione nazionale pertinente.
- La valutazione dell’equipollenza di un titolo professionale estero deve considerare se le qualifiche e le esperienze acquisite nello Stato di provenienza, nonché quelle maturate nello Stato in cui si chiede l’accesso all’attività, soddisfino anche solo parzialmente i requisiti richiesti; ove necessario, possono essere prescritte misure compensative opportune e proporzionate.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può fissare un termine per la conclusione del procedimento e disporre, per il caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta entro un termine successivo.
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