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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01312/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina del 4 giugno 2025, che aveva accolto un concordato intervenuto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e aveva rideterminato la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avesse eluso l'obbligo di motivare sulle ragioni ostative a una declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione di appello era stata assunta in base a un concordato tra le parti con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, sicché in sede di legittimità non era consentito dedurre il difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi rinunciati. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato quale base del concordato in appello accolto dalla Corte territoriale, con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione e rideterminazione della pena secondo il criterio concordato

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una declaratoria di non punibilità, ma ritenuto non deducibile in cassazione dopo rinuncia ai motivi di appello

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    utilizzato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso con procedura de plano

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito, ma il dispositivo dispone la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; tuttavia dal testo emerge in modo diretto solo la statuizione accessoria

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è definita con concordato tra le parti e vi è rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, in cassazione non è consentito riproporre censure attinenti al difetto di motivazione o ad altri profili riferiti ai motivi rinunciati.
  • L'accoglimento del concordato in appello comporta che la decisione di legittimità non possa essere utilizzata per rimettere in discussione la scelta processuale definitoria prescelta dalle parti.
  • In presenza di ricorso non consentito per effetto della rinuncia ai motivi in appello, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano.
  • La deduzione della causa di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. non supera, da sola, il limite derivante dalla precedente rinuncia ai motivi di impugnazione nel giudizio di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche accessorie previste dal codice di rito, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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