Cassazione Penale, Sentenza n. 33545/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto avverso il riconoscimento, agli effetti del d.lgs. n. 161/2010, di una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Anversa (7/6/2024) per associazione per delinquere e traffico di stupefacenti. Due motivi principali: (1) censura per omissione della traduzione integrale della sentenza straniera e mancata applicazione degli artt. 731 e 733 c.p.p., sicché sarebbe stata necessaria la traduzione integrale della decisione per verificare la conformità ai canoni del giusto processo; (2) violazione delle garanzie di conoscenza del processo: il ricorrente sostiene di non essere stato validamente citato/notificato (nonostante avesse indicato un domicilio in Italia) e che l'avv. Tiribelli lo avrebbe difeso senza mandato formale, per cui la Corte avrebbe dovuto verificare l'effettività della conoscenza del procedimento e l'esistenza di tentativi infruttuosi di notifica.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo e, in parte, accolto il secondo. Sul primo punto ha ritenuto applicabile la disciplina speciale del d.lgs. n. 161/2010 (attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI) che richiede la traduzione del certificato di condanna e non della sentenza, salvo che il certificato sia incompleto o insufficiente, caso in cui la Corte di appello può richiedere un nuovo certificato o la traduzione della sentenza. Sul secondo punto la Corte ha rilevato una «insanabile incertezza» sull'effettivo contenuto del certificato e sulle modalità di conoscenza del processo (contraddittorietà fra quanto risultante e la dichiarazione che l'imputato "si era difeso" tramite difensore), nonché dubbi sulla veste e sul mandato dell'avv. Tiribelli. Per tale ragione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, disponendo che, se necessario, venga richiesto un nuovo certificato o la congrua traduzione e vengano svolte le opportune acquisizioni/informative per chiarire la posizione difensiva e la conoscenza del processo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 161 del 2010
art. 12; art. 13, comma 1, lett. i); art. 24, comma 2
Disciplina speciale di esecuzione/riconoscimento delle sentenze straniere fondata sulla decisione quadro 2008/909/GAI; impone la traduzione del certificato di condanna (non della sentenza), ma consente alla Corte di richiedere nuovo certificato o traduzione della sentenza se il certificato è incompleto, manifestamente difforme o insufficiente per decidere sull'esecuzione.
Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio
Prevede la traduzione del solo certificato come regola, con possibilità, mediante dichiarazione degli Stati membri, di richiedere la traduzione della sentenza se il certificato è insufficiente; principio recepito dal d.lgs. n. 161/2010.
Codice di procedura penale (Italia)
Norme processuali nazionali richiamate dal ricorrente in via residuale; la Cassazione ha ritenuto tuttavia prevalente la normativa speciale (d.lgs. 161/2010) in materia di riconoscimento delle decisioni penali straniere.
Direttiva 2010/64/UE
Direttiva concernente il diritto alla traduzione e all'interpretazione per gli imputati nello Stato della condanna; richiamata nel discorso sulla garanzia della conoscenza effettiva del processo, ma riguarda principalmente lo Stato della condanna e le garanzie a favore dell'imputato alloglotta.
codice di procedura penale belga
Prevede l'obbligo di traduzione in favore dell'imputato alloglotta nella giurisdizione belga; la Cassazione osserva che non è stata allegata l'omissione di tale adempimento nel caso concreto.
legge 3 luglio 1989, n. 257
Norma italiana che attua la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate; prevista obbligatorietà della traduzione della sentenza in tal contesto, ma la Corte evidenzia la prevalenza della disciplina speciale del d.lgs. 161/2010 quando applicabile.
legge n. 31 del 2016
art. 3 (modifica d.lgs. 161/2010)
Modifica normativa richiamata che incide sul contenuto dell'art. 13 d.lgs. 161/2010; utilizzata per sostenere che il contenuto del certificato assume rilievo decisivo e che ogni incertezza sul certificato può invalidare la decisione di riconoscimento.
Massime di principio
- Per i procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere tra Stati membri applicati ai sensi del d.lgs. n. 161/2010 (attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI) la traduzione obbligatoria è, di regola, quella del certificato di condanna; la traduzione integrale della sentenza è richiesta solo se il certificato è incompleto, insufficiente o manifestamente difforme.
- La normativa speciale europea/recepita (decisione quadro / d.lgs. 161/2010) prevale sulle norme processuali penali interne quando regolano specificamente la materia del riconoscimento delle sentenze straniere.
- Il riconoscimento non può prescindere dall'accertamento della effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: la mera indicazione nel certificato che l'imputato "si è difeso" non è conclusiva se esistono elementi di incertezza (es. assenza di notifica, difesa senza mandato formale); il giudice di riconoscimento deve chiarire tali aspetti prima di decidere.
- In presenza di ambiguità o incongruenze nel certificato o nella documentazione ricevuta, la Corte deve avvalersi degli strumenti previsti (richiesta di nuovo certificato, traduzione della sentenza, acquisizioni informative) e, se necessario, disporre il rinvio per consentire un approfondimento; l'omessa verifica può determinare l'annullamento della decisione di riconoscimento.
- La presenza di un difensore nel processo straniero non surroga automaticamente la prova della regolare conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: occorre verificare l'esistenza e la portata del mandato difensivo e l'effettiva possibilità per l'imputato di esercitare i propri diritti di difesa.
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