Regolamento (UE) 2019/564
Regolamento delegato (UE) 2019/564 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime transitorio del regolamento delegato (UE) 2016/2251, prorogando e precisando la possibilità per talune controparti di continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio già in essere per i derivati OTC non compensati. L'intervento è motivato dalla necessità di attenuare i rischi di discontinuità connessi a un eventuale recesso del Regno Unito senza accordo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica solo nello scenario in cui i trattati cessino di applicarsi al Regno Unito, salvo che intervenga un accordo di recesso o una ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Modifica le disposizioni transitorie del regolamento delegato (UE) 2016/2251 in materia di gestione del rischio per i derivati OTC non compensati, per coordinarle con lo scenario della Brexit senza accordo.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che concludono o hanno concluso contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. Riguarda in particolare i contratti stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione delle disposizioni tecniche, nonché talune novazioni effettuate per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. Ha efficacia nell'ipotesi in cui i trattati cessino di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE; non si applica se entro tale data entra in vigore un accordo di recesso o se viene prorogato oltre il 31 dicembre 2019 il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Regolamento delegato (UE) 2019/564: proroga e precisazione delle disposizioni transitorie sui margini e le procedure di rischio per derivati OTC non compensati
Il regolamento interviene in un contesto di incertezza legato al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, per evitare discontinuità regolamentari nelle relazioni su derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. La Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251, che contiene le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi, adeguando il regime transitorio alle possibili conseguenze di un'uscita senza accordo.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione richiama la notifica di recesso del 29 marzo 2017 ai sensi dell'articolo 50 TUE e la successiva evoluzione delle trattative e delle proroghe concesse dal Consiglio europeo. Pur in presenza di una proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, la Commissione ritiene che permangano i rischi di disfunzioni del mercato e di alterazione della parità di condizioni tra controparti stabilite nell'Unione, specie se il Regno Unito dovesse recedere senza accordo al termine del periodo di proroga. Da qui la scelta di modificare ancora il regime transitorio del regolamento delegato (UE) 2016/2251.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, cioè i soggetti tenuti all'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. L'intervento non ridisegna l'intero impianto degli obblighi sui margini, ma disciplina la continuità dell'applicazione delle procedure di gestione del rischio per i contratti preesistenti e per alcune novazioni connesse al trasferimento di controparti dal Regno Unito a uno Stato membro.
Disposizioni transitorie: continuità delle procedure esistenti
Il nuovo articolo 35, paragrafo 1, consente alle controparti interessate di continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio già in essere alla data di applicazione del regolamento per i contratti OTC non compensati stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del regolamento stesso. La norma serve a preservare l'operatività contrattuale e a evitare che la modifica del quadro normativo determini la necessità di rinegoziare o adeguare immediatamente posizioni già esistenti.
Regime specifico per novazioni legate al Regno Unito
Il paragrafo 2 dell'articolo 35 introduce una disciplina mirata per i contratti OTC non compensati novati al solo fine di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. In tali casi resta possibile applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019, ma solo se ricorrono cumulativamente le condizioni previste:
- i contratti sono stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione indicate agli articoli 36, 37 e 38 del regolamento delegato 2016/2251, oppure prima dell'11 aprile 2019 se anteriore;
- la novazione è effettuata esclusivamente per sostituire la controparte britannica con una controparte stabilita in uno Stato membro;
- la novazione avviene tra il giorno successivo alla cessazione dell'applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito e la data più tarda tra le pertinenti date di applicazione degli articoli 36, 37 e 38 e 12 mesi dopo tale cessazione.
Entrata in vigore, applicazione e clausole di esclusione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione è però sospensivamente collegata allo scenario dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE: esso si applica solo dal giorno successivo alla cessazione dell'applicazione dei trattati al Regno Unito. Non si applica, invece, se entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, oppure se sia stata decisa una proroga del termine di due anni oltre il 31 dicembre 2019.
Base giuridica e natura tecnica dell'intervento
La base giuridica è l'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione sottolinea che il testo si fonda su un progetto di norme tecniche elaborato dalle tre autorità europee di vigilanza competenti, e che, per ragioni di urgenza, non è stata svolta una consultazione pubblica aperta. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Modifica dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251
Sostituisce l'articolo 35, riscrivendo le disposizioni transitorie relative alle procedure di gestione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.
Continuità delle procedure di gestione del rischio per contratti preesistenti
Le controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in essere alla data di applicazione del regolamento per i contratti OTC non compensati stipulati o novati tra il 16 agosto 2012 e le pertinenti date di applicazione del regolamento stesso.
Regime specifico per novazioni legate alla sostituzione di controparti del Regno Unito
È consentito continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti OTC non compensati che: siano stati stipulati o novati prima delle pertinenti date di applicazione indicate agli articoli 36, 37 e 38 del regolamento, o del 11 aprile 2019 se anteriore; siano novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro; e siano novati nel periodo compreso tra il giorno successivo alla cessazione di applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito e la data più tarda tra le pertinenti date di applicazione degli articoli 36, 37 e 38 e 12 mesi dopo tale cessazione.
Entrata in vigore e condizione di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Non si applica se, entro tale data, è entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE oppure se è stata decisa una proroga del termine di due anni oltre il 31 dicembre 2019.
Base giuridica e urgenza
Il regolamento si fonda sull'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 ed è adottato sulla base di un progetto di norme tecniche elaborato dalle tre autorità europee di vigilanza competenti. La Commissione evidenzia l'urgenza di agevolare l'adozione di soluzioni di mercato efficienti, motivo per cui il regolamento è entrato in vigore rapidamente senza consultazione pubblica aperta.
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