Regolamento (UE) 2019/529
Regolamento (UE) 2019/529 del Consiglio, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca per il 2019 già fissato dal regolamento (UE) 2019/124, introducendo nuove o riviste quote, limiti di cattura, limiti di sforzo e autorizzazioni. L’intervento recepisce decisioni e misure adottate in ambito WCPFC, SPRFMO e ICCAT, oltre ad adeguare alcune possibilità di pesca a pareri scientifici recenti del CIEM. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2019, con effetti retroattivi giustificati dal fatto che i contingenti non risultavano ancora esauriti.
Modifica il regolamento (UE) 2019/124 aggiornando per il 2019 talune possibilità di pesca, TAC, limiti di sforzo e autorizzazioni in diverse zone di pesca UE e internazionali.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e, per alcune disposizioni, alle navi di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione; riguarda specifici stock ittici e gruppi di stock nelle acque dell’Unione, in acque internazionali e in talune acque di paesi terzi (tra cui Norvegia, Isole Fær Øer, Groenlandia e zone di convenzioni regionali come WCPFC, SPRFMO e ICCAT). Le modifiche incidono sulle possibilità di pesca per il 2019 e si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2019; restano ferme le condizioni e le esclusioni previste negli allegati modificati, incluse le restrizioni spaziali, temporali e tecniche.
Regolamento (UE) 2019/529 del Consiglio, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
Il regolamento aggiorna in corso d’anno il regime delle possibilità di pesca per il 2019, modificando il regolamento (UE) 2019/124. L’intervento recepisce misure adottate in sede di organizzazioni regionali della pesca e adegua alcune quote alle più recenti valutazioni scientifiche del CIEM, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2019.
Finalità e contesto
Il testo ricorda che il regolamento (UE) 2019/124 aveva già fissato le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock, nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non UE. Le modifiche si rendono necessarie per attuare nel diritto dell’Unione decisioni della WCPFC e della SPRFMO, nonché per riallineare il TAC del cicerello al parere scientifico del CIEM del 22 febbraio 2019. Inoltre, il regolamento dà seguito ai limiti di sforzo del tonno rosso nella zona ICCAT, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e approvate nel quadro del piano dell’Unione.
Modifiche normative principali
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2019/124 in tre modi: sostituisce l’articolo 27, paragrafo 2, inserisce un nuovo articolo 28 bis sulla pesca sperimentale di austromerluzzo e sostituisce una serie di allegati tecnici con i nuovi contingenti, autorizzazioni e condizioni operative. La nuova disciplina riguarda sia i TAC sia i limiti di accesso, sia la distribuzione delle possibilità di pesca tra Stati membri.
Cicerello nelle zone CIEM 2a, 3a e 4
L’allegato IA viene riscritto per il cicerello (Ammodytes spp.) nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e sottozona 4. Il TAC totale dell’Unione è fissato a 112 780 tonnellate, con ripartizione tra Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia. Il testo introduce anche condizioni speciali per singole zone di gestione del cicerello; in particolare, nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo, con il relativo protocollo di campionamento dell’attività di pesca.
Melù, merluzzo bianco e scorfani pelagici
Sempre nell’allegato IB, il regolamento sostituisce le tabelle relative al melù, al merluzzo bianco e agli scorfani pelagici nelle aree interessate. Per il melù (Micromesistius poutassou) nelle acque dell’Unione e in varie acque internazionali e di paesi terzi resta un’impostazione di TAC analitico, con contingenti per diversi Stati membri e con condizioni speciali relative, tra l’altro, a trasferimenti di contingenti e al possibile utilizzo nelle acque delle Isole Fær Øer e della zona norvegese/Jan Mayen. Per il merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e delle zone 5, 12 e 14 il TAC dell’Unione è fissato a 2 000 tonnellate, con specifiche limitazioni temporali e geografiche. Per gli scorfani pelagici (Sebastes spp.) nelle medesime aree il TAC dell’Unione è pari a 774 tonnellate, con regole particolari su periodo di pesca e zona di conservazione.
Pesca nelle convenzioni WCPFC e SPRFMO
L’allegato IH, relativo alla zona della convenzione WCPFC, viene sostituito per il pesce spada (Xiphias gladius) a sud di 20° S: all’Unione è attribuito un quantitativo di 3 170,36, con qualificazione come TAC precauzionale. L’allegato IJ, relativo alla zona SPRFMO, stabilisce per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) un TAC di 36 102 per l’Unione, ripartito tra Germania, Paesi Bassi, Lituania e Polonia. Nello stesso allegato, per gli austromerluzzi (Dissostichus spp.) è previsto un TAC precauzionale di 45 e, tramite il nuovo articolo 28 bis, viene disciplinata la pesca sperimentale con palangari: essa richiede l’approvazione SPRFMO, è confinata a capitoli di ricerca specifici, è vietata oltre determinate profondità e soggetta a limiti di durata e di attrezzo.
Autorizzazioni di pesca e limiti di accesso
L’allegato III aggiorna il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione operanti in acque di paesi terzi. La disciplina copre varie zone, tra cui le acque norvegesi e la zona di Jan Mayen, le acque delle Isole Fær Øer e altre aree, distinguendo per attività di pesca e per Stato membro. Sono fissati anche il numero massimo di navi contemporaneamente presenti in ciascuna area e talune condizioni speciali di accesso.
Regime ICCAT: tonno rosso, alalunga e tonno obeso
L’allegato IV è integralmente sostituito e aggiorna il regime ICCAT. Esso disciplina: il numero massimo di navi dell’Unione autorizzate alla pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale; il numero massimo di pescherecci dell’Unione per la pesca artigianale nel Mediterraneo; il numero di pescherecci autorizzati nell’Adriatico per l’allevamento; il numero massimo e la capacità totale delle flotte nazionali autorizzate a catturare, detenere, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso; il numero massimo di tonnare autorizzate; i limiti di capacità di allevamento e ingrasso; il numero massimo di navi autorizzate a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio; e il numero massimo di pescherecci dell’Unione che pescano tonno obeso nella zona ICCAT. Il testo contiene anche clausole tecniche e note di flessibilità, incluse sostituzioni tra tipologie di navi e rinvii a obblighi internazionali dell’Unione.
Limitazioni per navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione
L’allegato VIII viene sostituito per aggiornare le autorizzazioni di pesca di navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione. Sono indicate attività, numeri di autorizzazione e numero massimo di navi simultaneamente presenti per Norvegia, Isole Fær Øer e Venezuela, con riferimento a specie e aree specifiche, come aringa, sgombro, sugarello, busbana norvegese, molva e lutiani.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2019. Il considerando finale chiarisce che l’applicazione retroattiva delle disposizioni sui limiti di cattura non incide sulla certezza del diritto o sulla tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca interessate non risultavano ancora esaurite.
Disposizioni principali
Modifica dei limiti di sforzo per stock pelagici
L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/124 è sostituito: gli Stati membri interessati limitano nel 2019 la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici a 36 102 tonnellate di stazza lorda per l’insieme dell’Unione in tale zona.
Pesca sperimentale di austromerluzzo nella zona SPRFMO
È inserito l’articolo 28 bis: gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nella zona della convenzione SPRFMO nel 2019 solo se la SPRFMO ha approvato la domanda, comprensiva di piano delle operazioni di pesca e impegno a un piano di raccolta dati. La pesca è consentita solo nei capitoli di ricerca dell’allegato IJ, è vietata sotto i 750 metri e oltre i 2 000 metri, ed è soggetta al TAC di cui all’allegato IJ. La bordata non può superare 21 giorni consecutivi, con massimo 5 000 ami per cala e 20 cale per capitolo di ricerca; le attività cessano al raggiungimento del TAC o dopo 100 cale/retate, se prima.
Aggiornamento degli allegati TAC e delle possibilità di pesca
Sono modificati gli allegati IA, IB, IH, IJ, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) 2019/124. Le modifiche riguardano, tra l’altro, il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona 4, il melù, la molva, l’aringa, il merluzzo bianco, gli scorfani pelagici, il pesce spada, il sugarello cileno e altri stock soggetti a TAC o a condizioni speciali.
Cicerello: revisione del TAC e condizioni di gestione
Per il cicerello (Ammodytes spp.) nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4 il TAC è fissato a 112 780 tonnellate. Sono previste ripartizioni per Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia e condizioni speciali per alcune zone di gestione del cicerello; nelle zone 2r e 4 il TAC può essere pescato solo come TAC di controllo con corrispondente protocollo di campionamento.
Melù, merluzzo bianco e scorfani pelagici in acque groenlandesi e aree limitrofe
Per il melù (Micromesistius poutassou) nelle acque dell’Unione e in alcune acque internazionali della zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 resta previsto un TAC analitico con specifiche ripartizioni e condizioni speciali, incluse quote nelle acque norvegesi e nelle acque delle Isole Fær Øer. Il merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e delle zone 5, 12 e 14 è fissato a 2 000 tonnellate, con divieto di pesca tra il 1° aprile e il 31 maggio 2019 e con delimitazioni geografiche di pesca. Gli scorfani pelagici (Sebastes spp.) nelle medesime aree sono soggetti a un TAC di 774 tonnellate e a condizioni temporali e spaziali specifiche.
Misure per il pesce spada nella convenzione WCPFC
L’allegato IH è sostituito: per il pesce spada (Xiphias gladius) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S è previsto per l’Unione un quantitativo di 3 170,36, con TAC precauzionale.
Misure per sugarello cileno e austromerluzzo nella convenzione SPRFMO
L’allegato IJ è sostituito: per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) nella zona SPRFMO il TAC dell’Unione è pari a 36 102, ripartito tra Germania, Paesi Bassi, Lituania e Polonia. Per gli austromerluzzi (Dissostichus spp.) è previsto un TAC precauzionale di 45.
Autorizzazioni di pesca in acque di paesi terzi
L’allegato III è sostituito e fissa il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci dell’Unione operanti in acque di paesi terzi, con ripartizioni per Stato membro e numeri massimi di navi contemporaneamente presenti in varie zone, tra cui acque norvegesi, zona di Jan Mayen e acque delle Isole Fær Øer, per diverse attività (aringa, specie demersali, melù, sgombro, pesca con palangari, grancevola artica, ecc.).
Sistema ICCAT: tonno rosso, alalunga e tonno obeso
L’allegato IV è sostituito e aggiorna i limiti di numero e capacità delle navi autorizzate alla pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale, nel Mediterraneo e nell’Adriatico, nonché il numero di tonnare autorizzate e la capacità massima di allevamento/ingrasso del tonno rosso per Stato membro. Sono inoltre fissati i numeri massimi di navi autorizzate alla pesca dell’alalunga del nord come specie bersaglio e i limiti per i pescherecci dell’Unione che pescano tonno obeso nella zona ICCAT.
Limitazioni per navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione
L’allegato VIII è sostituito e aggiorna le autorizzazioni di pesca per navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione, con riferimento a Norvegia, Isole Fær Øer e Venezuela, indicando per ciascuna attività il numero di autorizzazioni e il numero massimo di navi contemporaneamente presenti.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il legislatore precisa che l’applicazione retroattiva delle disposizioni sui limiti di cattura non pregiudica la certezza del diritto e il legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca interessate non erano ancora esaurite.
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