Regolamento (UE) 2019/532
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/532 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 un nuovo formulario tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Specifica anche il regime linguistico applicabile agli elementi fondamentali del formulario e impone l'inserimento di un numero di riferimento del meccanismo per garantire tracciabilità e coerenza degli scambi. L'applicazione decorre dal 1o luglio 2020, in linea con la data prevista dalla direttiva (UE) 2018/822.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 introducendo il formulario tipo, con relativo regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi automatici obbligatori di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822, limitatamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 8 bis ter. Riguarda quindi gli intermediari e, in taluni casi, i contribuenti pertinenti tenuti alla comunicazione, nonché le amministrazioni fiscali che gestiscono il formato standard di scambio; non disciplina altri tipi di cooperazione amministrativa o altri flussi informativi non collegati a tali meccanismi.
Modifica del formulario tipo per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/532 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per introdurre un formulario standardizzato destinato allo scambio automatico obbligatorio di informazioni relativo ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. L'intervento si colloca nel quadro della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822, con l'obiettivo di rendere operativi e uniformi gli scambi informativi tra amministrazioni fiscali degli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama l'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE, che prevede l'uso di formulari tipo limitati agli elementi necessari per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 bis ter. Il considerando centrale evidenzia che, per assicurare l'effettività dello scambio automatico obbligatorio, soprattutto quando più di un intermediario o contribuente pertinente è tenuto a trasmettere informazioni sullo stesso meccanismo, è opportuno prevedere un numero di riferimento unico che consenta di ricondurre tutti gli scambi al medesimo meccanismo nel registro centrale.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378
Il nuovo articolo 2 sexies disciplina i formulari tipo per gli scambi previsti dall'articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE. Ai fini del formulario, i termini "componente" e "campo" identificano le sezioni del modulo nelle quali possono essere inserite le informazioni da scambiare.
Il formulario da utilizzare deve conformarsi al nuovo allegato XIII, introdotto dal regolamento. Per gli "elementi fondamentali" ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva, il regolamento rinvia agli elementi indicati alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, stabilendo per essi il medesimo regime linguistico già previsto dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378.
Contenuto del nuovo allegato XIII
L'allegato XIII definisce il formulario applicabile e aggiunge, oltre agli elementi già previsti dall'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, un campo specifico per il "numero di riferimento dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica". Tale campo è funzionale alla tracciabilità degli scambi, in particolare nei casi in cui la comunicazione sia effettuata da più soggetti obbligati rispetto al medesimo meccanismo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1o luglio 2020. La coincidenza della data di applicazione con quella prevista dalla direttiva (UE) 2018/822 è espressamente richiamata per ragioni di coerenza e certezza del diritto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione dell'articolo 2 sexies nel regolamento (UE) 2015/2378
Viene inserita una nuova disposizione dedicata ai formulari tipo per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Ai fini dei formulari, i termini "componente" e "campo" sono definiti come le parti del formulario in cui possono essere inserite le informazioni da scambiare conformemente alla direttiva 2011/16/UE.
Formulario tipo conforme all'allegato XIII
Il formulario da utilizzare per gli scambi automatici obbligatori ai sensi dell'articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE deve essere conforme al nuovo allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378.
Regime linguistico per gli elementi fondamentali
Gli elementi fondamentali, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2011/16/UE, coincidono con gli elementi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 8 bis ter, paragrafo 14. Per tali elementi si applica il medesimo regime linguistico previsto dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378.
Campo aggiuntivo sul numero di riferimento del meccanismo
L'allegato XIII prevede, oltre agli elementi già elencati nell'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, un campo aggiuntivo relativo al "numero di riferimento dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica". La scelta risponde all'esigenza di garantire efficacia, tracciabilità e unicità del riferimento nei casi in cui più intermediari o contribuenti pertinenti siano tenuti a presentare informazioni sul medesimo meccanismo.
Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/529
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/533
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/537
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/564
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/565
- Regolamento · 27 mar 2019Regolamento (UE) 2019/521
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →