Regolamento (UE) 2019/533
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione, del 28 marzo 2019, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2020, il 2021 e il 2022, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce per il triennio 2020-2022 un programma coordinato dell’Unione per il controllo dei residui di antiparassitari negli alimenti di origine vegetale e animale. Gli Stati membri devono effettuare campionamenti e analisi secondo un elenco dettagliato di sostanze attive e matrici, con modalità uniformi di prelievo, analisi e trasmissione dei risultati all’EFSA. Il testo disciplina anche campioni aggiuntivi per alimenti per lattanti e bambini, prodotti biologici, nonché l’abrogazione del precedente programma 2019-2021, che continua però ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2019.
Programma coordinato di controllo pluriennale dell’UE per il 2020-2022 sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, che devono prelevare e analizzare campioni di specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto alimentare indicate negli allegati I e II, nel periodo 2020-2022. Riguarda prodotti di origine vegetale, prodotti di origine animale, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e prodotti dell’agricoltura biologica, se disponibili. Sono previste esclusioni e limitazioni puntuali per taluni antiparassitari o matrici, nonché regole specifiche per cereali, vino, oli, latte, uova, prodotti congelati e prodotti per l’infanzia. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il 1o gennaio 2020.
Programma coordinato di controllo dei residui di antiparassitari 2020-2022
Il regolamento istituisce un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il triennio 2020, 2021 e 2022, destinato a verificare il rispetto dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e a valutare l’esposizione dei consumatori. La base giuridica è l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando richiamano l’evoluzione dei consumi alimentari, la necessità di cicli triennali successivi per rappresentare l’uso degli antiparassitari e le indicazioni scientifiche dell’EFSA sul numero minimo di campioni necessario per stimare il superamento degli LMR.
Ambito del controllo e prodotti interessati
Il controllo riguarda gli Stati membri e si estende a un insieme predeterminato di combinazioni antiparassitario/prodotto contenute nell’allegato I. Sono inclusi prodotti di origine vegetale, prodotti di origine animale, alimenti per lattanti e bambini e, ove disponibili, prodotti dell’agricoltura biologica. L’allegato I individua le matrici da campionare per ciascun anno e le sostanze da ricercare, con numerose precisazioni sulle combinazioni effettivamente da analizzare e su talune limitazioni, ad esempio per cereali, vino, oli, latte fresco, uova intere senza guscio, carne e prodotti congelati.
Campionamento e regole tecniche
Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto a caso. La procedura di campionamento, compreso il numero di unità campionate, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE, richiamata espressamente come riferimento tecnico generale. Per i prodotti per lattanti e bambini, i campioni devono essere valutati sul prodotto pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante; se il prodotto può essere consumato sia tal quale sia ricostituito, i risultati vanno comunicati con riferimento al prodotto non ricostituito così come immesso in commercio.
Definizione di residuo e analisi dei risultati
Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari indicati nell’allegato I sulla base delle definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005. Quando la definizione di residuo comprende più composti, i risultati devono essere riportati in base alla definizione completa; se i singoli analiti sono misurati separatamente, essi vanno comunicati anche distintamente. Il regolamento richiama inoltre la possibilità di usare metodiche monoresiduo già validate presso i laboratori ufficiali e rinvia agli orientamenti della Commissione sulle procedure di controllo analitico e validazione.
Numero di campioni e ripartizione tra Stati membri
L’allegato II stabilisce il numero minimo di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare per ciascun prodotto e analizzare. Il totale complessivo è fissato in 683 campioni, ripartiti tra gli Stati membri in funzione della popolazione, con minimi differenziati per Stato. L’Italia deve prelevare 69 campioni, la Germania 97, la Francia 71, la Spagna 50, la Polonia 47, il Regno Unito 71, la Romania 20, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Grecia, la Croazia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, l’Austria, il Portogallo, la Slovacchia, la Slovenia, la Finlandia e la Svezia 12 campioni ciascuno.
Campioni aggiuntivi per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
Oltre ai campioni programmati, ciascuno Stato membro deve prelevare campioni supplementari: nel 2020 cinque campioni di formule per lattanti e cinque di formule di proseguimento; nel 2021 dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali; nel 2022 dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali. Per questi prodotti si applicano le verifiche sui limiti previsti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE, tenendo conto esclusivamente delle definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005.
Prodotti biologici e criteri di rappresentatività
I campioni di prodotti dell’agricoltura biologica devono essere prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di un campione. La previsione mira a garantire una rappresentazione adeguata di tale segmento del mercato all’interno del programma di controllo.
Trasmissione dei dati all’EFSA
Gli Stati membri devono trasmettere i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2020, 2021 e 2022 entro il 31 agosto dell’anno successivo, quindi rispettivamente entro il 31 agosto 2021, 2022 e 2023. La trasmissione deve avvenire nel formato elettronico previsto dall’EFSA. Il regolamento richiama altresì la descrizione standardizzata del campione (SSD) concordata tra Stati membri, Commissione ed EFSA per la comunicazione dei risultati.
Esclusioni, limitazioni e osservazioni specifiche dell’allegato I
L’allegato I contiene numerose indicazioni operative: alcune sostanze devono essere ricercate solo su specifici prodotti e in determinati anni; altre non devono essere analizzate sui cereali o su talune matrici; in alcuni casi è ammesso, in mancanza del prodotto richiesto, l’uso di matrici alternative o di fattori di trasformazione. Per esempio, il regolamento prevede che talune sostanze siano monitorate solo in combinazione con arance, pompelmi, uve da tavola, melanzane, cavolfiori, broccoli, lattughe, spinaci, pomodori, riso bruno, fagioli secchi o altri prodotti specificamente elencati. Per il triciclazolo, l’analisi è limitata al riso; per taluni composti come clofentezina, dicofol, etirimol, fenarimol, fenazaquin, tebufenpirad e tetradifon, è esclusa l’analisi sui cereali.
Abrogazione del regolamento precedente e disciplina transitoria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 è abrogato per evitare sovrapposizioni tra programmi pluriennali consecutivi. Tuttavia, esso continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2019 fino al 1o settembre 2020, così da assicurare la continuità del trattamento dei dati relativi a quell’annualità.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2020. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Programma di campionamento 2020-2022
Gli Stati membri devono prelevare e analizzare, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, campioni delle combinazioni antiparassitari/prodotti elencate nell’allegato I. Il numero di campioni per ciascun prodotto, inclusi alimenti per lattanti e bambini e prodotti biologici, è fissato nell’allegato II.
Modalità di campionamento e analisi
Il lotto da campionare deve essere scelto a caso e la procedura di campionamento, compreso il numero di unità, deve conformarsi alla direttiva 2002/63/CE. Tutti i campioni devono essere analizzati per gli antiparassitari indicati nell’allegato I secondo le definizioni di residuo del regolamento (CE) n. 396/2005. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, la valutazione avviene sul prodotto pronto al consumo o ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante, tenendo conto degli LMR delle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE.
Comunicazione dei risultati
I risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2020, 2021 e 2022 devono essere trasmessi rispettivamente entro il 31 agosto 2021, 2022 e 2023, nel formato elettronico previsto dall’EFSA. Se la definizione di residuo comprende più composti, i risultati devono essere comunicati secondo la definizione completa e, se misurati individualmente, i singoli analiti devono essere trasmessi separatamente.
Campioni aggiuntivi e campioni biologici
Oltre ai campioni previsti dalla tabella dell’allegato II, nel 2020 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare cinque campioni di formule per lattanti e cinque di formule di proseguimento; nel 2021 dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali; nel 2022 dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi da formule per lattanti, formule di proseguimento e alimenti per bambini a base di cereali. I prodotti biologici devono essere campionati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato, con un minimo di un campione.
Metodi analitici
Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono usare metodi di screening qualitativi per al massimo il 15 % dei campioni previsti; il resto deve essere analizzato con metodi multiresiduo quantitativi. Se lo screening qualitativo dà esito positivo, deve essere applicato un metodo quantitativo per la conferma.
Abrogazione del precedente programma
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 è abrogato. Tuttavia, continua ad applicarsi ai campioni esaminati nel 2019 fino al 1o settembre 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2020 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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