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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/521

Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale il CLP per recepire la sesta e la settima edizione rivista del GHS delle Nazioni Unite. Introduce e disciplina la nuova classe degli esplosivi desensibilizzati e la categoria dei gas piroforici, rivedendo inoltre criteri, definizioni, soglie e testi di etichetta e consigli di prudenza in molte classi di pericolo. Le modifiche sono tecniche ma ampie e toccano gli allegati I-VI del CLP, con applicazione differita al 17 ottobre 2020 e facoltà di applicazione anticipata.

Modifica tecnica del regolamento CLP per aggiornare classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele al progresso scientifico e al GHS ONU.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera chimica che immettono sul mercato sostanze, miscele e, per gli aspetti pertinenti, taluni articoli disciplinati dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), nell’Unione europea e nello SEE. Incide su criteri di classificazione, etichettatura, imballaggio e comunicazione del pericolo, con particolare rilievo per le classi fisiche e pericolo per la salute e l’ambiente oggetto degli allegati I-VI del CLP. Sono previste esclusioni o precisazioni settoriali limitate, ad esempio per aerosol non classificati come gas infiammabili e per talune ipotesi in cui i consigli di prudenza o la procedura di classificazione non si applicano. Le nuove disposizioni si applicano dal 17 ottobre 2020, restando possibile un’applicazione volontaria anticipata.

Regolamento (UE) 2019/521: adeguamento tecnico del CLP al GHS

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per recepire gli aggiornamenti introdotti dalla sesta e settima edizione rivista del sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS). L’obiettivo è uniformare i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele ai più recenti standard tecnici internazionali, con effetti rilevanti per fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il carattere armonizzato del CLP all’interno dell’Unione e la necessità di mantenerne l’allineamento con le revisioni periodiche del GHS. Il testo sottolinea che le modifiche riguardano in particolare alcune classi di pericolo fisico e per la salute, nonché elementi di etichettatura, consigli di prudenza e criteri tecnici contenuti negli allegati del regolamento CLP.

Ambito di applicazione

Le modifiche si applicano a chi immette sul mercato sostanze e miscele disciplinate dal CLP nell’UE. L’intervento incide sulla classificazione del pericolo, sulla comunicazione del pericolo tramite etichetta e scheda dati di sicurezza, e sui requisiti di imballaggio. La decorrenza generale è fissata al 17 ottobre 2020, ma è consentita l’applicazione volontaria anticipata.

Modifiche principali agli allegati I e II: classi di pericolo e criteri

Esplosivi desensibilizzati

Viene introdotta una nuova sezione 2.17 nell’allegato I, dedicata agli "esplosivi desensibilizzati", cioè sostanze o miscele esplosive solide o liquide flemmatizzate per neutralizzarne le proprietà esplosive. Sono distinte due sottocategorie:

  • esplosivi solidi desensibilizzati, ottenuti mediante umidificazione con acqua o alcoli o diluizione con altre sostanze;
  • esplosivi liquidi desensibilizzati, ottenuti mediante dissoluzione o sospensione in acqua o altri liquidi.

La classificazione dipende da una valutazione tecnica basata soprattutto sulla velocità corretta di combustione (AC) determinata con prova di infiammabilità all’esterno:

  • categoria 1: AC ≥ 300 kg/min e ≤ 1 200 kg/min;
  • categoria 2: AC ≥ 140 kg/min e < 300 kg/min;
  • categoria 3: AC ≥ 60 kg/min e < 140 kg/min;
  • categoria 4: AC < 60 kg/min.

Non rientrano nella classe se, allo stato desensibilizzato:

  • non sono intesi a produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico;
  • presentano un pericolo di esplosione di massa;
  • hanno energia di decomposizione esotermica inferiore a 300 J/g.

Il regolamento prevede anche prescrizioni specifiche di etichetta con i codici H206, H207 e H208, nonché consigli di prudenza quali P212, P230, P370, P371, P375, P380, P401 e P503. È chiarito che, per conservazione, fornitura e uso, gli esplosivi desensibilizzati non rientrano nelle sezioni 2.1, 2.6 e 2.7.

Gas infiammabili, gas piroforici e gas chimicamente instabili

La sezione 2.2 è completamente aggiornata. Le definizioni introdotte sono tre:

  • gas infiammabile: gas o miscela di gas con campo di infiammabilità con l’aria a 20 °C e 101,3 kPa;
  • gas piroforico: gas infiammabile che può accendersi spontaneamente in aria a temperatura pari o inferiore a 54 °C;
  • gas chimicamente instabile: gas infiammabile in grado di reagire esplosivamente anche in assenza di aria o ossigeno.

La classificazione prevede le categorie 1A, 1B e 2. I gas piroforici e/o chimicamente instabili sono sempre classificati in categoria 1A. Il testo disciplina inoltre i casi in cui una miscela di gas infiammabili debba essere classificata come piroforica, in particolare se contiene più dell’1 % in volume di componenti piroforici e mancano dati specifici.

Sono aggiornati sia gli elementi di etichettatura sia le indicazioni di pericolo:

  • H220: gas altamente infiammabile;
  • H221: gas infiammabile;
  • H230: può esplodere anche in assenza di aria;
  • H231: può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata;
  • H232: spontaneamente infiammabile all’aria.

Il regolamento precisa anche che, se un gas o una miscela è classificato come piroforico e/o chimicamente instabile, tutte le classificazioni pertinenti devono essere riportate nella scheda dati di sicurezza e sull’etichetta.

Altri aggiustamenti tecnici rilevanti

Tra le modifiche di dettaglio figurano:

  • nuovi valori soglia generici per la classificazione di miscele;
  • regole aggiornate per aerosol;
  • una disciplina specifica per bombole e cartucce contenenti propano, butano e GPL conformi a EN 417, con etichettatura limitata ai soli elementi relativi all’infiammabilità;
  • criteri aggiornati per esplosivi, inclusa la nuova tabella di decisione sull’accettazione della procedura di classificazione;
  • criteri aggiornati per sostanze e miscele che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili;
  • criteri rivisti per tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione.

Comunicazione del pericolo: indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Gli allegati III e IV rivedono in modo esteso la parte di comunicazione del pericolo. Oltre ai nuovi testi per H206, H207, H208 e H232, vengono allineati i testi di H220, H221, H230 e H231 alle nuove categorie di gas infiammabili.

I consigli di prudenza vengono aggiornati e ampliati per coprire, tra gli altri, i seguenti casi:

  • P201 e P202 per l’uso previo reperimento di istruzioni e la lettura preventiva delle avvertenze;
  • P210, P212, P222, P230, P233 e P280 per prevenzione, manipolazione, protezione individuale e conservazione;
  • P301, P302, P332 per l’esposizione e la gestione di irritazioni o ingestione;
  • P370, P371, P375, P377, P380 e P381 per il comportamento in caso di incendio o perdita;
  • P401, P403, P501 e P503 per conservazione e smaltimento.

Il testo chiarisce inoltre che i fornitori possono combinare o accorpare i consigli di prudenza, e che sono ammesse leggere differenze testuali, come varianti linguistiche o sinonimi, purché non venga compromessa la chiarezza della comunicazione di sicurezza.

Aggiornamenti agli allegati V e VI

L’allegato V viene adattato per includere i gas infiammabili nelle categorie 1A e 1B e per aggiungere gli esplosivi desensibilizzati tra le voci pertinenti. L’allegato VI aggiorna la tabella di classificazione armonizzata, introducendo le nuove denominazioni per i gas infiammabili e aggiungendo la voce relativa agli esplosivi desensibilizzati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione obbligatoria decorre dal 17 ottobre 2020. Prima di tale data, i fornitori possono già applicare volontariamente le nuove regole di classificazione, etichettatura e imballaggio.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori italiani della chimica e della distribuzione, il regolamento impone un aggiornamento delle schede dati di sicurezza, delle etichette, dei sistemi interni di classificazione e della documentazione tecnica di supporto. Particolare attenzione va riservata ai prodotti contenenti gas infiammabili, alle formulazioni desensibilizzate e alle miscele per le quali cambiano soglie, criteri di calcolo e testi obbligatori di comunicazione del pericolo.

Disposizioni principali

Aggiornamento del CLP al GHS ONU

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per allinearlo alla sesta e settima edizione rivista del GHS. L’intervento riguarda gli allegati I, II, III, IV, V e VI e incorpora nuove definizioni, nuove categorie di pericolo e criteri tecnici aggiornati.

Nuova classe degli esplosivi desensibilizzati

Viene introdotta la sezione 2.17 dell’allegato I, con definizioni, criteri di classificazione, quattro categorie basate sulla velocità corretta di combustione (AC) e relative prescrizioni di etichettatura. Sono previsti criteri di esclusione dalla classe "esplosivi" e indicazioni specifiche per SDS e imballaggio. Sono inoltre soppressi l’ex EUH001 e l’allegato II viene adeguato di conseguenza.

Riforma della classe dei gas infiammabili

La sezione 2.2 dell’allegato I viene riscritta: compaiono le definizioni di gas piroforico e gas chimicamente instabile, la classificazione si articola in categorie 1A, 1B e 2, e sono aggiornati criteri, diagrammi decisionali, testi di pericolo H220, H221, H230, H231, H232 e i consigli di prudenza associati. Sono previste regole per la classificazione delle miscele e per la comunicazione nella scheda dati di sicurezza.

Aggiornamento di criteri tecnici e soglie di classificazione

Sono rivisti i valori soglia generici, i criteri per aerosol, gas da petrolio liquefatto in bombole/cartucce, esplosivi, sostanze che a contatto con acqua sviluppano gas infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea e oculare, sensibilizzazione, mutagenicità, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Vengono anche aggiornati metodi di prova e riferimenti tecnici (ISO, IEC, DIN, UN RTDG).

Etichettatura e consigli di prudenza

Gli allegati III e IV aggiornano indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, includendo nuovi testi per H206, H207, H208, H232, e modificando P201, P202, P210, P212, P222, P230, P233, P280, P301, P302, P332, P370, P371, P375, P377, P380, P381, P401, P403, P501 e P503. È inoltre chiarito che i fornitori possono combinare i consigli di prudenza e usare leggere varianti linguistiche purché il significato non sia compromesso.

Decorrenza e applicazione anticipata

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 17 ottobre 2020. In via derogatoria, sostanze e miscele possono essere classificate, ეტichettate e imballate conformemente al nuovo testo anche prima di tale data.

Come è indicizzato

Materiesicurezza chimicaclassificazione ed etichettatura delle sostanze e misceleimballaggio dei prodotti chimiciprotezione della salute e sicurezzatutela dell'ambiente

Testo integrale

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