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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/537

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/537 della Commissione, del 28 marzo 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) (DOP)

Normativa europea32019R0537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione, come DOP, della denominazione bulgara "Странджански манов мед" / "Манов мед от Странджа", a seguito della pubblicazione della domanda e dell’assenza di opposizioni. L’iscrizione avviene nell’ambito del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo contiene essenzialmente la decisione di registrazione, la classificazione del prodotto e le disposizioni finali su entrata in vigore e diretta applicabilità.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Странджански манов мед" (Strandzhanski manov med) / "Манов мед от Странджа" (Manov med ot Strandzha) per un prodotto di origine animale della classe miele.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’iscrizione, a livello dell’Unione, di una denominazione geografica/protetta relativa a un prodotto agricolo e alimentare specifico: il miele. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile. Non disciplina altri prodotti o operatori in generale, ma esclusivamente il prodotto registrato e la sua tutela nell’ambito del sistema DOP previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iscrizione della DOP «Странджански манов мед» / «Манов мед от Странджа"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/537 della Commissione registra nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione bulgara «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med) / «Манов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha). La misura si inserisce nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Presupposti della registrazione

La Commissione precisa che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, su iniziativa della Bulgaria. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata registrata senza ulteriori passaggi procedurali contenziosi.

Oggetto della tutela e classificazione merceologica

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ad altri prodotti di origine animale, tra cui il miele. Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni tecniche sulla produzione, limitandosi a conferire la tutela UE alla denominazione.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con conseguente efficacia uniforme della registrazione in tutta l’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

La denominazione «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med) / «Манов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) è iscritta nel registro come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia altri prodotti di origine animale, comprendendo il miele.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Bulgaria ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentaridenominazioni di origine protetteindicazioni geografichetutela delle indicazioni geografichemiele

Testo integrale

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