Regolamento (UE) 2019/565
Regolamento delegato (UE) 2019/565 della Commissione, del 28 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sui tre regolamenti delegati EMIR che fissano l’obbligo di compensazione per talune categorie di derivati OTC, posticipandone l’entrata in applicazione in funzione del possibile recesso del Regno Unito senza accordo. La logica è quella di evitare effetti distorsivi e problemi operativi per il mercato, consentendo una finestra aggiuntiva di 12 mesi per i contratti novati a fini di sostituzione della controparte UK con una controparte dell’Unione. Vengono inoltre aggiornate le durate minime residue dei contratti rilevanti per alcune controparti finanziarie di categoria 3.
Modifica la disciplina tecnica dell’obbligo di compensazione dei derivati OTC per rinviare e rimodulare le date di decorrenza in relazione alla possibile uscita del Regno Unito dall’UE senza accordo.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti soggette agli obblighi di compensazione previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), in particolare alle controparti finanziarie delle categorie considerate nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178. Incide sui contratti derivati OTC appartenenti alle categorie elencate negli allegati dei tre regolamenti delegati, con una disciplina speciale per i contratti novati al solo scopo di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. L’applicazione è legata al contesto della cessazione di applicazione dei trattati al Regno Unito ex articolo 50 TUE; il regolamento non si applica se entra in vigore un accordo di recesso entro la data rilevante o se il termine di due anni viene prorogato oltre il 31 dicembre 2019.
Modifica della data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per taluni derivati OTC
Il regolamento interviene sulla disciplina tecnica dell’obbligo di compensazione prevista dall’EMIR, in particolare sui regolamenti delegati (UE) 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178. La misura è stata adottata in considerazione del rischio di recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo e dei conseguenti possibili effetti negativi sul funzionamento ordinato del mercato e sulla parità concorrenziale tra controparti dell’Unione.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando si richiama la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE e la successiva evoluzione del negoziato, compresa la richiesta britannica di proroga e la decisione del Consiglio europeo. Pur essendo chiarito che il precedente regolamento delegato (UE) 2019/396 non si applicherà nelle nuove circostanze, la Commissione ritiene che le ragioni sostanziali dell’intervento restino attuali, poiché il rischio di discontinuità del mercato permane in caso di recesso senza accordo dopo il periodo di proroga.
Rinvio dell’obbligo di compensazione per i contratti novati
Per i contratti derivati OTC compresi nelle categorie elencate negli allegati dei tre regolamenti delegati, l’obbligo di compensazione è differito di 12 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, ma solo se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
- l’obbligo di compensazione non si è attivato entro l’11 aprile 2019;
- i contratti sono stati novati esclusivamente per sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.
Questa soluzione mira a consentire al mercato di gestire la transizione in modo efficiente, evitando effetti immediati e potenzialmente disordinati sulla struttura delle controparti e sulle posizioni in essere.
Aggiornamento delle durate residue minime per le controparti finanziarie di categoria 3
Il regolamento sostituisce anche le disposizioni relative alla durata residua minima dei contratti per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3, con riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012.
In particolare:
- nel regolamento delegato (UE) 2015/2205 la durata minima è fissata in 50 anni per i contratti delle tabelle 1 e 2 e in 3 anni per quelli delle tabelle 3 e 4;
- nel regolamento delegato (UE) 2016/592 la durata minima è fissata in 5 anni e 3 mesi;
- nel regolamento delegato (UE) 2016/1178 la durata minima è fissata in 15 anni per i contratti della tabella 1 dell’allegato I e in 3 anni per quelli della tabella 2 dell’allegato I.
Si tratta di parametri tecnici rilevanti per la determinazione dell’operatività dell’obbligo di compensazione alla data di decorrenza.
Decorrenza, applicazione e clausole di esclusione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata alla circostanza che i trattati cessino di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.
Il regolamento non si applica se:
- entra in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE entro la data rilevante;
- viene decisa una proroga del termine di due anni di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE oltre il 31 dicembre 2019.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica e finalità
Il regolamento modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178, tutti attuativi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012, per ricalibrare la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione di taluni derivati OTC. La misura è adottata nel contesto della Brexit e mira a preservare il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra controparti stabilite nell’Unione.
Rinvio dell’obbligo di compensazione per contratti novati
Per i contratti appartenenti alle categorie indicate negli allegati dei tre regolamenti delegati, l’obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento, a condizione che: a) l’obbligo di compensazione non si sia attivato entro l’11 aprile 2019; b) i contratti siano novati esclusivamente per sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.
Durata residua minima per le controparti finanziarie di categoria 3
Sono sostituite le regole sulla durata residua minima dei contratti, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione. Per il regolamento delegato (UE) 2015/2205: 50 anni per le categorie delle tabelle 1 e 2 e 3 anni per le categorie delle tabelle 3 e 4. Per il regolamento delegato (UE) 2016/592: 5 anni e 3 mesi. Per il regolamento delegato (UE) 2016/1178: 15 anni per le categorie della tabella 1 dell’allegato I e 3 anni per le categorie della tabella 2 dell’allegato I.
Entrata in vigore e applicazione condizionata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, ma non si applica se entro tale data entra in vigore un accordo di recesso oppure se viene decisa una proroga del termine di due anni oltre il 31 dicembre 2019.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/529
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/532
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/533
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/537
- Regolamento · 28 mar 2019Regolamento (UE) 2019/564
- Regolamento · 27 mar 2019Regolamento (UE) 2019/521
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →