Sentenza n. 121/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: del provvedimento del Questore di Cosenza c.d. DASPO con cui si "VIETA a […] di accedere su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico [...] per anni 5 [...] e PRESCRIVE a […], per la durata di anni 5 di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita (…) del -OMISSIS- [...]", notificato in data 22.07.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Cosenza, della durata di cinque anni, con divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche sul territorio nazionale e obbligo di presentazione presso una stazione dei Carabinieri durante le partite di una squadra di calcio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà. Ha contestato la ricostruzione dell'aggressione a un dirigente di una squadra calcistica, sostenendo che l'Amministrazione non avesse svolto le ulteriori indagini indicate nella memoria difensiva e non avesse acquisito la relazione dell'intervento dei Carabinieri, che avrebbe escluso la sua responsabilità. Ha inoltre dedotto l'assenza di motivazione in ordine alla propria pericolosità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il DASPO come misura di prevenzione e precauzione di polizia, fondata su una valutazione prognostica di pericolosità e caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa nel bilanciamento tra tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e interesse individuale ad accedere agli stadi. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, erroneità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, l'attribuzione dell'aggressione al ricorrente risultava sorretta dalla concordanza delle dichiarazioni della persona aggredita, delle videoriprese di sorveglianza e delle dichiarazioni degli stewards, oltre che dalla documentazione della Digos. Le contestazioni sull'incompletezza dell'istruttoria sono state ritenute generiche e inidonee a superare tale quadro probatorio. Il giudizio dell'Amministrazione sulla pregiudizialità della condotta per l'ordine e la sicurezza delle manifestazioni sportive non presentava vizi manifesti. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La norma costituisce la base del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e delle prescrizioni connesse; il giudice la interpreta nel quadro della funzione preventiva e precauzionale del DASPO.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura di prevenzione e precauzione di polizia, finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nelle manifestazioni sportive, e non presuppone necessariamente la previa commissione di un reato.
- L'adozione del DASPO richiede un giudizio prognostico sulla pericolosità del destinatario; è sufficiente un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti, purché sostenuto da elementi istruttori concordanti.
- La valutazione amministrativa sulla pericolosità del destinatario e sul bilanciamento tra sicurezza pubblica e interesse individuale alla partecipazione alle manifestazioni sportive è ampiamente discrezionale ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, erroneità o travisamento dei fatti.
- La concordanza tra dichiarazioni della persona offesa, videoriprese e dichiarazioni degli stewards può costituire un quadro istruttorio idoneo ad attribuire al destinatario la condotta aggressiva rilevante ai fini del DASPO.
- La contestazione dell'incompletezza dell'istruttoria non è sufficiente quando è formulata in termini generici e non circostanziati e non è idonea a superare un quadro probatorio convergente posto a fondamento del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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