Cassazione Civile, Ordinanza n. 26198/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un appartamento con garage di pertinenza. Gli acquirenti hanno allegato la presenza di infiltrazioni d'acqua nel garage, emerse dopo abbondanti precipitazioni nel dicembre 2007, e hanno chiesto il risarcimento dei danni al venditori. In primo grado la domanda è stata rigettata perché ritenuta operante la decadenza dalla garanzia per vizi, non essendo stata provata una denuncia del vizio entro otto giorni dalla scoperta ai sensi dell'art. 1495 c.c. In appello, invece, la decisione è stata riformata sulla base di dichiarazioni rese dai venditori in interrogatorio formale, interpretate come conferma di una denuncia immediata del vizio a mezzo telefono, poi ribadita per iscritto il 4 febbraio 2008. I venditori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interrogatorio formale e sulla confessione, per avere la Corte territoriale valorizzato una confessione resa su capitoli generici e contestati; 2) violazione degli artt. 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che l'attore aveva confessato di aver denunciato il vizio solo dopo il 4 febbraio 2008; 3) violazione degli artt. 1491 e 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c. per non aver considerato una consulenza tecnica di parte che indicava la conoscenza delle infiltrazioni sin dall'acquisto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati: la valutazione sulla genericità e rilevanza dell'interrogatorio rientra nel merito; la dichiarazione dell'attore non è incompatibile con la ricostruzione della Corte d'appello, perché la denuncia scritta del 4 febbraio 2008 poteva essere stata preceduta da una comunicazione telefonica immediata; la consulenza tecnica di parte non ha valore confessorio e resta apprezzabile liberamente come indizio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva accolto la domanda risarcitoria degli acquirenti e condannato i venditori al pagamento di euro 12.767. La Corte di cassazione ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati, rilevando che la valutazione della prova testimoniale/confessoria e dell'interrogatorio formale rientra nel giudizio di merito; che la dichiarazione dell'attore non escludeva la denuncia immediata del vizio; e che le risultanze della consulenza tecnica di parte non hanno efficacia confessorio-vincolante. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
denuncia del vizio nel termine di otto giorni dalla scoperta
il termine di decadenza è rispettato se il vizio viene denunciato immediatamente, anche oralmente, e poi confermato per iscritto entro il tempo rilevante; la valutazione della prova della denuncia spetta al giudice di merito.
art. 1491 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nella motivazione di rigetto.
art. 2733 c.c.
la confessione rilevante deve provenire dalla parte; le dichiarazioni del tecnico di parte non hanno valore confessorio vincolante.
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma non consente in cassazione una rivalutazione del merito probatorio.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione all'ammissibilità delle prove e dei capitoli di interrogatorio.
art. 230 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in tema di interrogatorio formale.
art. 244 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in tema di prova testimoniale e ammissibilità dei capitoli.
art. 157, comma 2, c.p.c.
l'eccezione di nullità o irritualità del mezzo di prova va sollevata tempestivamente, prima dell'assunzione o comunque secondo le modalità di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La valutazione sulla genericità, rilevanza e influenza probatoria dell'interrogatorio formale appartiene al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- Ai fini della decadenza dalla garanzia per vizi nella vendita, il giudice può desumere l'avvenuta tempestiva denuncia anche da una comunicazione orale immediata poi seguita da conferma scritta; non è necessario che la prova sia fornita solo mediante un unico specifico mezzo.
- Una dichiarazione della parte non è incompatibile con la ricostruzione del giudice di merito se può essere letta in modo coerente con il fatto decisivo accertato; non si configura omesso esame di fatto decisivo quando la circostanza dedotta non è logicamente incompatibile con la decisione impugnata.
- Le dichiarazioni del consulente tecnico di parte non hanno valore di confessione e non vincolano il giudice: possono al più avere valore indiziario, liberamente apprezzabile.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quando la censura mira in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
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