Regolamento (UE) 2025/2471
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2471 del Consiglio, del 4 dicembre 2025, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti sanzionati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1998, a seguito del riesame periodico effettuato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4. La modifica riguarda 27 persone fisiche e 12 entità/organismi, per i quali vengono sostituite le voci dell’allegato I. Il provvedimento produce effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 aggiornando l’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive per gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2020/1998 contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Incide sull’elenco contenuto nell’allegato I di tale regolamento, aggiornando le voci relative a 27 persone fisiche e 12 entità/organismi; non introduce un nuovo regime materiale, ma aggiorna soggetti già colpiti da misure restrittive. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive contro gravi violazioni dei diritti umani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2471 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2020/1998, che istituisce un regime di misure restrittive dell’Unione contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. L’atto interviene esclusivamente sull’allegato I del regolamento di base, aggiornando l’elenco dei soggetti designati a seguito del riesame periodico previsto dall’articolo 14, paragrafo 4.
Base giuridica e finalità
Il Consiglio richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2020/1998, in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, oltre alla proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Dai considerando emerge che il riesame ha condotto alla conclusione che è opportuno aggiornare 27 persone fisiche e 12 entità/organismi già inseriti nell’elenco sanzionatorio.
Ambito di intervento
L’atto non crea un nuovo regime sanzionatorio né introduce autonome categorie di misure. Esso modifica unicamente le iscrizioni contenute nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, sostituendo le voci interessate nelle sezioni relative alle persone fisiche e alle persone giuridiche, entità e organismi. Per i professionisti, ciò significa che occorre fare riferimento al testo aggiornato dell’allegato per verificare l’esatta platea dei soggetti sottoposti a restrizioni.
Persone fisiche interessate
Nella sezione "A. Persone fisiche" vengono sostituite le voci relative a 27 soggetti. Le schede descrivono in modo analitico dati identificativi, cariche, collegamenti con entità associate, e soprattutto le ragioni dell’inserimento in elenco.
Tra i casi riportati figurano:
- esponenti cinesi collegati all’apparato di sicurezza e all’attuazione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala nello Xinjiang, con detenzioni arbitrarie, trattamenti degradanti e violazioni della libertà di religione o di credo;
- soggetti associati al Wagner Group in contesti quali Repubblica centrafricana e Sudan, con riferimenti a torture, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, nonché al sostegno a tali attività;
- funzionari o giudici russi coinvolti in procedimenti di matrice politica e in trattamenti degradanti verso oppositori, con violazioni della libertà di opinione ed espressione;
- autorità talebane in Afghanistan che avrebbero utilizzato il sistema giuridico per attuare oppressione basata sul genere, escludendo le donne dalla giustizia e limitandone l’accesso ai rimedi;
- responsabili di violenze di coloni israeliani in Cisgiordania, con attacchi contro palestinesi, distruzione di proprietà, trasferimenti forzati, incitamento all’odio e alla violenza, e violazioni dell’integrità fisica e mentale.
Entità, persone giuridiche e organismi interessati
La sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi" sostituisce 12 iscrizioni. Le schede interessano, tra gli altri:
- l’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang Production and Construction Corps, ritenuto responsabile dell’attuazione delle politiche di sicurezza dell’XPCC e del sistema di sorveglianza, detenzione e lavoro forzato contro uiguri e altre minoranze musulmane;
- la procura suprema della RPDC, indicata come strumento per procedimenti penali fondamentalmente iniqui e per la legittimazione di gravi violazioni dei diritti umani nel sistema detentivo nordcoreano;
- il Wagner Group e varie società o entità di copertura in Repubblica centrafricana, connessi a sfruttamento di risorse, propaganda, disinformazione e sostegno a violazioni gravi, incluse torture ed esecuzioni;
- gruppi e avamposti in Cisgiordania, quali Hilltop Youth, Moshe’s Farm, Zvi’s Farm e Tzav 9, associati a violenze sistematiche contro palestinesi, aggressioni, distruzione di proprietà e ostruzione degli aiuti umanitari verso Gaza;
- milizie siriane, come la Sultan Sulaiman Shah Brigade e la Hamza Division, coinvolte in uccisioni arbitrarie, torture, estorsioni e sfollamenti forzati.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di atti di recepimento nazionale.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il rilievo principale consiste nell’aggiornamento della due diligence sanzionatoria: i soggetti ora inseriti o aggiornati nell’allegato I restano sottoposti alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2020/1998, con possibili impatti su pagamenti, disponibilità economiche, rapporti contrattuali, controlli KYC/KYB e verifiche di compliance. È quindi necessario consultare l’allegato aggiornato per identificare correttamente nominativi, alias, dati identificativi e entità collegate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 in conformità all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce le voci relative a 27 persone fisiche e 12 entità/organismi nelle sezioni "A. Persone fisiche" e "B. Persone giuridiche, entità e organismi".
Riesame dell’elenco sanzionatorio e aggiornamento delle iscrizioni
Nei considerando si precisa che, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1998, il Consiglio ha riesaminato l’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive e ha ritenuto opportuno aggiornare le voci interessate. Il regolamento non istituisce nuovi criteri autonomi, ma attualizza le motivazioni e i dati identificativi dei soggetti già inseriti nell’elenco.
Effetti temporali e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato: persone fisiche e motivi dell’inserimento
Le voci sostituite nella sezione "A. Persone fisiche" riguardano, tra gli altri, esponenti collegati a gravi violazioni dei diritti umani in Cina/Xinjiang, Russia, Sudan/attività del Wagner Group, Sud Sudan, Myanmar/Birmania, Afghanistan e Cisgiordania/Territori palestinesi occupati. Le motivazioni ricorrenti includono detenzioni arbitrarie su larga scala, torture, trattamenti degradanti, violazioni della libertà di religione o di credo, violenza sessuale e di genere, uccisioni extragiudiziali, repressione politica, incitamento all’odio e sostegno a gruppi responsabili di abusi.
Contenuto dell’allegato: persone giuridiche, entità e organismi
Le voci sostituite nella sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi" riguardano, tra l’altro, strutture connesse all’apparato di sicurezza dello Xinjiang, la procura suprema della RPDC, il Wagner Group e sue coperture societarie/mediatiche in RCA, nonché gruppi e avamposti violenti in Cisgiordania e milizie siriane. Le motivazioni indicate evidenziano sostegno, organizzazione o partecipazione a torture, detenzioni arbitrarie, lavoro forzato, violenze contro civili, sfollamenti forzati e altri abusi sistematici.
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