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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2448

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2448 della Commissione, del 4 dicembre 2025, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati per il tema ad hoc del 2027 salute mentale e benessere nel dominio del reddito e delle condizioni di vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R2448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce in modo puntuale gli elementi tecnici dei dati da raccogliere per il tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere" nell’ambito dell’indagine sul reddito e sulle condizioni di vita. La finalità è assicurare un’attuazione uniforme e accurata del rilevamento statistico in tutti gli Stati membri, in coerenza con il quadro del regolamento (UE) 2019/1700. L’allegato elenca le variabili, le modalità di risposta e i relativi flag di qualità o pertinenza, includendo anche alcune variabili facoltative. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile.

Specificazione degli aspetti tecnici dei set di dati per il tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere" nell’indagine sul reddito e sulle condizioni di vita.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai set di dati del dominio del reddito e delle condizioni di vita disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1700, con riferimento specifico al tema ad hoc del 2027 "salute mentale e benessere". Riguarda la produzione di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari, destinati all’attuazione uniforme dell’indagine in tutti gli Stati membri. Le specifiche tecniche contenute nell’allegato incidono sulle variabili da rilevare, sui codici di modalità, sull’unità di rilevazione e sul periodo di riferimento; alcune variabili sono indicate come facoltative o soggette a non pertinenza in base alla programmazione a rotazione pluriennale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2448 della Commissione: specifiche tecniche per il tema ad hoc 2027 "salute mentale e benessere"

Il regolamento definisce i dettagli tecnici dei set di dati da raccogliere nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per il tema ad hoc del 2027 dedicato a "salute mentale e benessere". La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700 per garantire un’applicazione uniforme dell’indagine nei diversi Stati membri.

Contesto e finalità

Nei considerando si evidenzia che il dominio del reddito e delle condizioni di vita è rilevante per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per reddito, povertà ed esclusione sociale. Il tema ad hoc 2027 è considerato importante anche alla luce dell’iniziativa "Unione europea della salute", che riconosce la salute mentale come parte integrante della salute e richiede lo sviluppo graduale di nuove statistiche e indicatori per valutare disuguaglianze e impatto delle azioni e dei finanziamenti.

Ambito tecnico e struttura dell’allegato

L’articolo 1 stabilisce che gli aspetti di carattere tecnico sono contenuti nell’allegato e riguardano l’identificativo della variabile, il nome della variabile, l’etichetta e il codice della modalità, l’unità di rilevazione e il periodo di riferimento. L’impianto del regolamento è quindi essenzialmente metodologico, senza introdurre obblighi sostanziali ulteriori rispetto alla specificazione delle variabili da rilevare.

Variabili sul disagio psicologico e sull’accesso alle cure

L’allegato disciplina una prima serie di variabili dedicate al vissuto di malessere psicologico e ai suoi effetti. In particolare, sono previste informazioni su:

  • sentirsi giù, depressi o ansiosi per almeno due settimane negli ultimi 12 mesi;
  • impatto della salute mentale e del benessere sulle attività sociali;
  • impatto sulla capacità di lavorare;
  • motivo principale del sentirsi giù, depressi o ansiosi;
  • consultazione di uno specialista o professionista della salute mentale;
  • esigenze insoddisfatte di consultazione e relativo motivo principale.

Per queste variabili sono previsti codici di risposta binari o a scelta multipla, oltre a flag di qualità/pertinenza che indicano, tra l’altro, variabile compilata, variabile mancante, persona diversa dal rispondente selezionato e non pertinenza.

Variabili sul contesto sociale, scolastico e lavorativo

Un secondo gruppo di variabili riguarda il contesto relazionale e lavorativo della persona intervistata. Il regolamento prevede dati su:

  • possibilità di discutere problemi personali;
  • istruzione e formazione formali negli ultimi 12 mesi, indicata come facoltativa;
  • qualità delle relazioni nell’ambito dell’istruzione e della formazione con pari e docenti;
  • lavoro negli ultimi 12 mesi, anch’esso facoltativo;
  • qualità dei rapporti di lavoro con colleghi, dirigenti o a livello di gruppo;
  • equilibrio tra vita professionale e vita privata;
  • assenza dal lavoro dovuta al sentirsi giù, depressi o ansiosi.

Le modalità di risposta consentono di distinguere, secondo il caso, situazioni positive, intermedie o negative, nonché casistiche di assenza di lavoro o di mancata applicabilità. Alcuni flag sono collegati a condizioni specifiche, ad esempio alla circostanza che la persona non abbia lavorato o non sia stata coinvolta in determinate attività.

Stili di vita, benessere e fattori di pressione

L’allegato include anche variabili relative a elementi di stile di vita e fattori potenzialmente correlati al benessere mentale, tra cui:

  • frequenza dello sport;
  • frequenza dei disturbi del sonno;
  • uso dei social media, misurato in termini di tempo giornaliero;
  • esperienza di violenza digitale;
  • onere dei lavori domestici;
  • onere delle responsabilità di gestione quotidiana.

Queste variabili servono a descrivere il contesto di vita e i possibili fattori di stress o protezione, utili per l’analisi statistica del benessere mentale.

Discriminazione

È prevista una variabile specifica sulla sensazione di discriminazione negli ultimi 12 mesi, con identificazione della ragione principale. Le categorie comprendono età, sesso, disabilità o problemi di salute a lungo termine, contesto migratorio o origine etnica, religione o credo, orientamento sessuale, identità di genere, altri motivi e assenza di discriminazione percepita. Alcune opzioni sono espressamente indicate come facoltative.

Codici di pertinenza, non risposta e programmazione a rotazione

L’allegato disciplina in modo dettagliato i flag associati alle variabili. In generale, i codici distinguono tra variabile compilata, variabile mancante, persona diversa dal rispondente selezionato e varie ipotesi di non pertinenza. È inoltre richiamata la "programmazione a rotazione pluriennale", che può comportare la non rilevazione di determinate variabili; in tali casi il flag riporta il relativo codice di non pertinenza.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Oggetto e contenuto tecnico

L’articolo 1 rinvia all’allegato per la definizione degli aspetti tecnici dei set di dati relativi al tema ad hoc del 2027 "salute mentale e benessere". Le specifiche riguardano: identificativo della variabile, nome della variabile, etichetta e codice della modalità, unità di rilevazione e periodo di riferimento.

Base giuridica e finalità statistica

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700. I considerando evidenziano che il dominio del reddito e delle condizioni di vita è rilevante per il semestre europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché per le politiche dell’Unione in materia di povertà ed esclusione sociale. Il tema ad hoc 2027 è collegato alla strategia dell’Unione europea della salute e alla necessità di sviluppare statistiche e indicatori su salute fisica e mentale, disuguaglianze e impatto delle politiche e dei finanziamenti.

Ambito delle variabili sul benessere mentale

L’allegato disciplina una serie di variabili sullo stato e sull’impatto della salute mentale: sentirsi giù, depressi o ansiosi per almeno 2 settimane negli ultimi 12 mesi; impatto sulle attività sociali; impatto sulla capacità di lavorare; motivo principale del malessere; consultazione di uno specialista della salute mentale; esigenze insoddisfatte di consultazione e relativi motivi.

Variabili su contesto sociale, lavorativo e personale

Sono previste variabili su possibilità di discutere problemi personali, istruzione e formazione formali, relazioni con pari e docenti, lavoro negli ultimi 12 mesi, rapporti con colleghi o dirigenti, equilibrio tra vita professionale e privata, assenza dal lavoro dovuta a problemi di salute mentale, frequenza dello sport, disturbi del sonno, uso dei social media, esperienza di violenza digitale, onere dei lavori domestici e responsabilità di gestione quotidiana.

Variabile sulla discriminazione e variabili facoltative

L’allegato include una variabile sulla sensazione di discriminazione, con cause principali elencate (età, sesso, disabilità o problemi di salute a lungo termine, contesto migratorio o origine etnica e altre cause, con alcune opzioni facoltative). Sono inoltre previste variabili facoltative, tra cui quelle relative a istruzione/formazione formali, lavoro negli ultimi 12 mesi e peso della salute mentale e del benessere.

Flag, codici di non pertinenza e programmazione a rotazione

Per quasi tutte le variabili sono previsti corrispondenti flag con codici di stato, tra cui "variabile compilata", "variabile mancante", "persona diversa dal rispondente selezionato" e varie ipotesi di non pertinenza. L’allegato richiama espressamente la "programmazione a rotazione pluriennale" quale causa di non rilevazione di alcune variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeacondizioni di vitasalute mentalepolitiche socialimetodologia statistica

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