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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/83

Regolamento delegato (UE) 2026/83 della Commissione, del 4 dicembre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Bolivia e Isole Vergini britanniche all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione e per depennare Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania

Normativa europea32026R0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT contenuto nel regolamento delegato (UE) 2016/1675. Alla luce delle valutazioni del GAFI e delle informazioni recenti disponibili, la Commissione inserisce Bolivia e Isole Vergini britanniche e rimuove Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania. L’atto mantiene fermo il quadro di tutela dell’integrità del sistema finanziario dell’Unione rispetto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Modifica l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo, aggiungendo Bolivia e Isole Vergini britanniche e depennando Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti obbligati e, più in generale, all’ordinamento dell’Unione nell’ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), in quanto aggiorna l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 adottato ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Incide sul trattamento, da parte degli operatori tenuti agli obblighi AML/CFT, delle operazioni e relazioni che coinvolgono i paesi terzi inclusi nell’elenco dei paesi ad alto rischio. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce deroghe settoriali, ma aggiorna esclusivamente la lista dei paesi terzi ad alto rischio.

Aggiornamento dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT

Il regolamento delegato (UE) 2026/83 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che individua i paesi terzi ad alto rischio ai fini della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo dell’Unione. L’intervento discende dalla necessità di tutelare l’integrità e il corretto funzionamento del sistema finanziario dell’Unione rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto degli aggiornamenti del GAFI e delle valutazioni più recenti disponibili.

Base normativa e criteri utilizzati

La Commissione interviene in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. Nella valutazione ha considerato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, le dichiarazioni pubbliche del GAFI di giugno e ottobre 2025, l’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato e i rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI sui rischi posti dai singoli paesi e giurisdizioni terzi.

Inserimento di Bolivia e Isole Vergini britanniche

Il regolamento aggiunge Bolivia e Isole Vergini britanniche all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio. Per entrambe le giurisdizioni la Commissione riconosce l’assunzione di un impegno politico ad alto livello e i progressi già compiuti nell’attuazione dei rispettivi piani d’azione con il GAFI e con i gruppi regionali competenti (GAFILAT per la Bolivia e CFATF per le Isole Vergini britanniche), ma rileva che permangono carenze strategiche non ancora colmate.

Per la Bolivia, il testo richiama progressi in materia di comprensione del rischio, informazioni finanziarie operative e strategiche, sequestro e confisca dei proventi di reato, indagini sul finanziamento del terrorismo, applicazione di sanzioni finanziarie mirate e rafforzamento della vigilanza su alcune categorie di soggetti obbligati, tra cui agenti immobiliari, avvocati, contabili e commercianti di pietre e metalli preziosi (DPMS).

Per le Isole Vergini britanniche, il testo evidenzia progressi in tema di cooperazione internazionale, strategia contro il finanziamento del terrorismo, analisi delle segnalazioni, valutazione del rischio delle organizzazioni senza scopo di lucro, applicazione di sanzioni finanziarie mirate, vigilanza su prestatori di servizi relativi a società e trust, imprese di investimento e fornitori di servizi per attività virtuali, nonché miglioramento delle informazioni sulla titolarità effettiva e della qualità delle segnalazioni di attività sospette.

Depennamento di alcuni paesi già inclusi

Il regolamento rimuove dall’elenco Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania. La Commissione prende atto che tali giurisdizioni hanno compiuto progressi significativi e colmato le carenze strategiche che avevano motivato l’inclusione nel precedente elenco. Il GAFI, inoltre, le ha depennate nel 2025 dall’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato.

Effetti normativi

La modifica opera direttamente sull’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, sostituendo la tabella contenuta nel punto I dell’allegato. Dopo l’aggiornamento, l’elenco comprende, tra gli altri, Afghanistan, Algeria, Angola, Bolivia, Isole Vergini britanniche, Camerun, Costa d’Avorio, Repubblica democratica del Congo, Haiti, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Myanmar, Namibia, Nepal, Sud Sudan, Siria, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Venezuela, Vietnam e Yemen.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, con effetti immediati sul perimetro dei paesi terzi da considerare ad alto rischio ai fini degli obblighi AML/CFT.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento. La tabella dei paesi terzi ad alto rischio è sostituita: entrano Bolivia e Isole Vergini britanniche; vengono depennati Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania.

Base giuridica e criteri di valutazione

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. La Commissione tiene conto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, delle informazioni recenti disponibili, in particolare delle dichiarazioni pubbliche del GAFI di giugno e ottobre 2025, dell’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI.

Motivi dell’inserimento di Bolivia e Isole Vergini britanniche

La Bolivia e le Isole Vergini britanniche sono aggiunte perché, pur avendo assunto un impegno politico ad alto livello e compiuto progressi significativi nei rispettivi piani d’azione con GAFI e gruppi regionali, non hanno ancora colmato tutte le carenze strategiche dei loro regimi AML/CFT e devono quindi essere considerate paesi terzi ad alto rischio.

Motivi della cancellazione di Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania

Per Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania la Commissione prende atto dei progressi riconosciuti dal GAFI e del fatto che tali giurisdizioni hanno colmato le carenze strategiche e tecniche che avevano giustificato l’inclusione nell’elenco. Di conseguenza non sono più considerate ad alto rischio e vengono depennate dall’allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiocontrasto al finanziamento del terrorismomercato finanziariocooperazione internazionale

Testo integrale

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