Regolamento (UE) 2025/2447
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2447 della Commissione, del 4 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l’istituzione e l’uso del sistema informatico decentrato per il trattamento e la comunicazione sicuri delle informazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le specifiche tecniche, le misure di sicurezza e gli standard procedurali per il sistema informatico decentrato che consente a Eurojust e alle autorità nazionali competenti di scambiarsi informazioni in modo sicuro e interoperabile. Esso completa il quadro del regolamento (UE) 2018/1727, in particolare per la comunicazione digitale nei casi di terrorismo, criminalità grave, conflitti di giurisdizione, squadre investigative comuni e richieste di assistenza o sostegno. Il testo disciplina anche la banca dati delle autorità competenti/organi giurisdizionali e stabilisce requisiti specifici per la trasmissione di impronte digitali e fotografie in formato strutturato. Sono inoltre fissati obiettivi minimi di disponibilità, obblighi di manutenzione e requisiti di sicurezza, protezione dei dati e autenticazione.
Modalità tecniche di applicazione per l’istituzione e l’uso del sistema informatico decentrato di Eurojust per lo scambio digitale sicuro di informazioni con le autorità nazionali competenti.
Ambito di applicazione
Si applica a Eurojust, agli Stati membri e alle rispettive autorità nazionali competenti coinvolte nello scambio di informazioni tramite il sistema informatico decentrato previsto dal regolamento (UE) 2018/1727, nonché alla Commissione per quanto riguarda la banca dati delle autorità competenti/organi giurisdizionali. Riguarda sia l’uso di sistemi back-end nazionali sia l’eventuale software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, e copre lo scambio di dati relativi a terrorismo, criminalità grave, richieste di assistenza/sostegno e altre comunicazioni pertinenti al mandato di Eurojust. Non si applica all’Irlanda né alla Danimarca, che non partecipano all’adozione del presente regolamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2447 della Commissione
Il regolamento attua il quadro del regolamento (UE) 2018/1727, come modificato per consentire canali digitali sicuri tra Eurojust e le autorità nazionali competenti. La finalità è rendere operativo un sistema informatico decentrato interoperabile, sicuro e coerente con le infrastrutture europee di e-Justice e con il sistema e-CODEX/JUDEX.
Ambito e finalità del sistema
Il sistema informatico decentrato è concepito per consentire lo scambio diretto e sicuro di messaggi e documenti tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri ed Eurojust. Il regolamento specifica che la comunicazione digitale sicura deve avvenire tramite punti di accesso e-CODEX autorizzati e che il sistema si inserisce nel più ampio ecosistema JUDEX.
Il testo evidenzia anche la necessità di garantire coerenza con altri atti UE sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria, in particolare i regolamenti (UE) 2023/2844, 2023/1543 e 2024/3011, nonché con future misure di digitalizzazione pertinenti al mandato di Eurojust.
Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato
L’allegato I definisce il quadro tecnico generale. Il sistema deve basarsi su servizi web e soluzioni riutilizzabili, utilizzare protocolli Internet sicuri e supportare lo scambio tramite e-CODEX. Per la messaggistica e il trasporto dati sono richiamati, tra gli altri, AS4/ebMS, HTTPS/RESTful API e SOAP con WS-Security.
Sono inoltre previste regole per gli schemi XML, con uso di vocabolari e standard pertinenti per la convalida dei dati, inclusi il vocabolario di base UE della giustizia elettronica, tipi di dati non qualificati e codici linguistici UE. Il sistema deve essere progettato in modo modulare, estensibile e adattabile.
Sicurezza, protezione dei dati e cibersicurezza
Le misure tecniche richieste mirano a garantire riservatezza, integrità, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, autenticazione e autorizzazione sicure, oltre alla registrazione degli eventi di sicurezza. Per TLS deve essere usata l’ultima versione stabile o, in mancanza, una versione senza vulnerabilità note; sono vietate suite di cifratura obsolete o insicure.
La Commissione deve sviluppare e mantenere il software di riferimento in conformità al regolamento (UE) 2018/1725; gli Stati membri che usano back-end nazionali devono assicurare la conformità al GDPR e alla direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Eurojust deve garantire la conformità del proprio back-end ai regolamenti (UE) 2018/1725 e 2018/1727. Il sistema deve anche incorporare meccanismi robusti di rilevamento delle minacce e risposta agli incidenti.
Disponibilità del servizio e gestione della manutenzione
Eurojust e gli Stati membri devono assicurare disponibilità 24/7 dei componenti del sistema sotto la propria responsabilità, con un obiettivo di disponibilità tecnica annua almeno del 98 %, al netto della manutenzione programmata. Per la banca dati delle autorità competenti/organi giurisdizionali gestita dalla Commissione l’obiettivo è superiore al 99 % annuo.
Sono previsti preavvisi di manutenzione differenziati: 5 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 4 ore, 10 giorni lavorativi per indisponibilità tra 4 e 12 ore, 30 giorni lavorativi per indisponibilità superiore a 12 ore. In caso di guasto imprevisto, gli Stati membri ed Eurojust devono informare immediatamente Commissione e altri Stati membri, indicando se possibile il tempo di ripristino. In caso di guasto della banca dati centrale, la Commissione deve informare senza indugio Eurojust e gli Stati membri.
Banca dati delle autorità competenti/organi giurisdizionali
Il regolamento istituisce una CDB centralizzata sotto responsabilità della Commissione. Tale banca dati contiene, in formato strutturato, informazioni sulle autorità nazionali competenti, sui corrispondenti e membri nazionali, sui criteri di competenza e sulle informazioni necessarie al corretto instradamento dei messaggi. Gli Stati membri devono garantire che i dati siano completi, esatti e aggiornati.
La CDB è accessibile tramite un protocollo comune di comunicazione e deve consentire aggiornamento e recupero programmatico delle informazioni da parte degli attori autorizzati.
Standard procedurali digitali e modelli di scambio
L’allegato II disciplina i modelli di processo operativo per i principali flussi comunicativi del sistema. Tra questi figurano lo scambio di informazioni relative al registro giudiziario europeo antiterrorismo (CTR), lo scambio relativo ai reati gravi, gli scambi generali tra membro nazionale e autorità competenti, nonché i flussi per richiedere e fornire agevolazione o sostegno a Eurojust.
Per ciascun ambito il regolamento descrive i passaggi minimi del processo: trasmissione, ricezione, richiesta di consenso, risposta, comunicazione di collegamenti tra casi, aggiornamento o cancellazione dei dati e, ove applicabile, inoltro fuori dal sistema JUDEX tra membri nazionali di Stati diversi.
Dati strutturati, schemi XML e autorizzazione preliminare
Il regolamento richiede che i dati siano trasmessi in forma strutturata mediante XSD adattabili ed estensibili. Per il CTR antiterrorismo, lo schema include dati identificativi di persone fisiche e giuridiche, informazioni sul reato, sul procedimento nazionale e un campo per informazioni aggiuntive, oltre al codice dell’autorizzazione preliminare.
Analoghi requisiti si applicano ai dati relativi all’istituzione di squadre investigative comuni, ai casi complessi gravi, ai conflitti di giurisdizione, alle consegne controllate e alle difficoltà ripetute con gli strumenti di cooperazione giudiziaria. Il codice di autorizzazione preliminare è centrale: esso disciplina la possibilità di ulteriore trattamento, accesso e trasferimento delle informazioni quando viene individuato un collegamento tra casi.
Impronte digitali e fotografie
L’allegato III stabilisce regole specifiche per l’invio di impronte digitali e fotografie ai fini dell’identificazione affidabile di persone coinvolte in procedimenti penali per terrorismo. Le impronte devono essere contenute in file NIST, in numero massimo di dieci, con specifiche di risoluzione, etichettatura e compressione; le fotografie devono essere anch’esse in formato NIST, riguardare un solo volto, rispettare requisiti minimi e massimi di risoluzione e qualità e usare algoritmi di compressione standardizzati.
Entrata in vigore e partecipazione degli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Il considerando finale precisa che l’Irlanda non partecipa all’adozione del regolamento e che la Danimarca non è vincolata né soggetta alla sua applicazione.
Disposizioni principali
Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli obiettivi del sistema informatico decentrato di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2018/1727.
Standard procedurali digitali
L’articolo 2 rinvia all’allegato II per gli standard procedurali digitali applicabili alla comunicazione elettronica tramite il sistema informatico decentrato ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1727.
Impronte digitali e fotografie
L’articolo 3 rinvia all’allegato III, che definisce le specifiche tecniche e il formato per la trasmissione di impronte digitali e fotografie ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1727.
Sicurezza, riservatezza e non disconoscibilità
L’allegato I impone misure per garantire riservatezza, integrità dei dati a riposo e in transito, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, registrazione degli eventi di sicurezza, autenticazione e autorizzazione degli utenti e verifica dell’identità dei sistemi connessi.
Protocollo e standard di comunicazione
Il sistema utilizza canali sicuri basati su HTTPS, SOAP, REST e AS4/ebMS; supporta e-CODEX, richiede conformità alle norme di interoperabilità e consente l’uso di vocabolari e standard UE pertinenti per gli schemi XML, inclusi il vocabolario di base UE della giustizia elettronica e codici linguistici UE.
Protezione dei dati e cibersicurezza
I componenti del sistema devono essere sviluppati secondo i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione deve progettare, sviluppare e mantenere il software di riferimento in conformità al regolamento (UE) 2018/1725; gli Stati membri che usano back-end nazionali e Eurojust devono assicurare la conformità, rispettivamente, al regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2018/1725.
Obiettivi minimi di disponibilità e manutenzione
Eurojust e gli Stati membri devono garantire disponibilità 24/7 dei componenti di propria competenza, con un obiettivo di disponibilità tecnica almeno del 98 % annuo, esclusa la manutenzione programmata; la banca dati gestita dalla Commissione deve essere disponibile 24/7 con disponibilità superiore al 99 % annuo. Sono previsti termini di preavviso per la manutenzione di 5, 10 o 30 giorni lavorativi a seconda della durata dell’indisponibilità, nonché obblighi di notifica immediata dei guasti imprevisti e gestione di tempi massimi di ripristino e punti di ripristino prefissati.
Banca dati delle autorità competenti/organi giurisdizionali
L’allegato I istituisce la Competent authorities/Court database (CDB), sotto responsabilità della Commissione, contenente in formato strutturato informazioni sulle autorità nazionali competenti, sui corrispondenti e sui membri nazionali, sui criteri di competenza territoriale/essenziale e sugli elementi necessari al corretto instradamento tecnico dei messaggi; gli Stati membri devono mantenerne completezza, esattezza e aggiornamento.
Modelli di processo operativo e scambi coperti
L’allegato II definisce i modelli di processo operativo per lo scambio di informazioni su CTR antiterrorismo, reati gravi, informazioni generali, agevolazione e sostegno ex articolo 8, paragrafo 1, nonché i flussi relativi a squadre investigative comuni, casi complessi gravi, conflitti di giurisdizione, consegne controllate e difficoltà ripetute con strumenti di cooperazione giudiziaria.
Codici di autorizzazione preliminare
Quando condividono dati con Eurojust tramite JUDEX, le autorità nazionali competenti devono indicare, mediante codici di autorizzazione preliminare, se e in quale misura le informazioni su un collegamento possono essere ulteriormente trattate, accessibili o trasferite ad altre autorità, agenzie e organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Specifiche per impronte digitali e fotografie
L’allegato III stabilisce regole tecniche puntuali per file NIST di impronte digitali e fotografie: fino a dieci impronte, etichettatura, acquisizione via live-scan o scansione da carta, risoluzione 500 o 1 000 ppi per le impronte, compressione WSQ o JPEG 2000; per le fotografie, un’immagine del volto, formato NIST, risoluzione minima 600 x 800 e massima 1 200 x 1 600 pixel, compressione JPG o JPEG 2000 e ulteriori requisiti di qualità.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Irlanda e Danimarca non partecipano alla sua adozione/applicazione secondo i rispettivi protocolli.
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