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Sentenza

Sentenza n. 1522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202209495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'espulsione dal 140° Corso Formativo e il proscioglimento dalla ferma quadriennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato era stato espulso dal corso formativo e prosciolto dalla ferma quadriennale dopo avere acquistato prodotti sul sito Beretta usufruendo dello sconto riservato alle forze armate e di polizia e averli rivenduti ai commilitoni a un prezzo superiore, senza rendere noto lo sconto applicato. Nel ricorso di primo grado aveva dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, evidenziando il modesto importo complessivo della somma trattenuta, pari a 194 euro, e la successiva restituzione ai colleghi. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo non adeguatamente motivata la scelta della misura più afflittiva, in particolare quanto alla proporzionalità e all'istruttoria svolta. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo che l'espulsione dal corso non costituisce sanzione disciplinare tipica, che la condotta integrava la perdita dei requisiti morali e di condotta richiesti per il corso, che il TAR aveva confuso la gravità della condotta con l'entità del danno economico e si era sostituito alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Ha inoltre dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interessato aveva rinunciato alla prosecuzione dell'iter formativo e non aveva impugnato il successivo provvedimento amministrativo di annullamento della riammissione in servizio con riserva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello. Ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo persistente un interesse alla decisione di merito nonostante la rinuncia alla prosecuzione del corso e la mancata impugnazione del successivo provvedimento amministrativo: l'annullamento dell'espulsione poteva infatti servire a escludere l'appannamento delle qualità morali dell'interessato e a evitare effetti pregiudizievoli sulla partecipazione a futuri concorsi pubblici. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che la condotta era lesiva dei principi di lealtà, onore e fedeltà propri della funzione del carabiniere e poteva giustificare una reazione amministrativa. Tuttavia, la scelta dell'espulsione, quale misura maggiormente afflittiva tra quelle previste, richiedeva una più approfondita istruttoria e motivazione, con riguardo all'irrecuperabilità del soggetto, alla proporzionalità della misura e al bilanciamento degli interessi coinvolti. Gli atti non indicavano adeguatamente l'istruttoria svolta né le ragioni per cui fosse necessario applicare la più severa conseguenza dell'espulsione. Il TAR non aveva sostituito la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, ma aveva annullato gli atti per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, lasciando all'Amministrazione il potere di riesaminare la vicenda. Il Consiglio di Stato ha precisato che, pur derivando ordinariamente dall'annullamento la necessità di una riedizione del potere, nella specie la rinuncia dell'interessato al percorso formativo rendeva ultroneo ogni ulteriore intervento amministrativo. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione impone di indicare anche l'istruttoria svolta e le ragioni della scelta della misura più afflittiva, soprattutto quando occorre ponderarne la proporzionalità, l'irrecuperabilità del soggetto e il bilanciamento degli interessi coinvolti.

  • art. 51 del Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri

    I frequentatori sono espulsi dai corsi formativi nei seguenti casi […] perdita dei requisiti morali e di condotta previsti dai relativi bandi di concorso

    La disposizione costituisce la base regolamentare del potere di espulsione dal corso, ma il suo esercizio deve essere adeguatamente istruito e motivato quanto alla necessità e proporzionalità della misura.

  • art. 732 d.P.R. 90/2010

    La violazione dell'onore del militare è richiamata dall'Amministrazione quale parametro rilevante per valutare la condotta dell'allievo.

  • art. 2, commi 3 e 5, d.P.R. 487/1994

    È richiamato per riconoscere l'interesse residuo alla decisione, in relazione ai possibili effetti dell'espulsione sulla partecipazione a futuri concorsi pubblici.

  • art. 2, comma 4, lettera l, del bando di reclutamento

    È richiamato quale previsione relativa alle situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.

  • art. 17 del bando del Corso

    situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere

    È richiamato come fondamento della possibilità di espulsione in presenza di condotte incompatibili con lo status, ferma la necessità di motivare la scelta concreta della misura più grave.

Massime di principio

  • L'interesse alla decisione di merito può permanere anche dopo la rinuncia alla prosecuzione di un corso formativo e la definitiva esclusione dal percorso, quando l'annullamento dell'atto impugnato sia idoneo a rimuovere l'appannamento delle qualità morali dell'interessato o a evitare effetti pregiudizievoli sulla partecipazione a futuri concorsi pubblici.
  • Quando l'Amministrazione dispone l'espulsione da un corso formativo per la perdita dei requisiti morali e di condotta, la gravità astratta della condotta non esonera dall'obbligo di motivare specificamente la scelta della misura più afflittiva tra quelle possibili.
  • La motivazione dell'espulsione deve dare conto dell'istruttoria svolta, della proporzionalità della misura, delle ragioni dell'eventuale irrecuperabilità del soggetto e del bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti; il difetto di tali elementi integra violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla scelta amministrativa non si traduce in una sostituzione dell'Amministrazione nella valutazione della condotta quando il giudice annulla l'atto per carenza di istruttoria e motivazione e restituisce all'Amministrazione il potere di riesaminare la vicenda.
  • L'importo modesto del pregiudizio economico o la successiva restituzione delle somme non escludono di per sé la rilevanza della condotta sotto il profilo dei doveri di lealtà, onore e fedeltà, ma sono elementi che l'Amministrazione deve considerare nella valutazione della proporzionalità della misura espulsiva.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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