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Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 2413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazione - Cartella di pagamento - Irreperibilità relativa - Disciplina art. 140 c.p.c. - Applicabilità - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione della cartella di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario. Il ricorrente ha contestato il perfezionamento della notifica, sostenendo che non fosse sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa relativa al deposito dell’atto presso la casa comunale, dovendo risultare eseguiti tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., inclusa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.

La decisione

La contestazione è stata accolta. La Corte ha stabilito che, nei casi di irreperibilità relativa, la notificazione della cartella deve essere eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. in forza del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973. La notifica non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario. In mancanza, la notifica deve ritenersi invalida o non perfezionata.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina della notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

    In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso prescritto e l’invio della raccomandata informativa, con perfezionamento solo al completamento degli adempimenti previsti e alla ricezione della raccomandata.

  • Art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973

    Rende applicabile alla notificazione della cartella di pagamento la disciplina prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Prevede il ricorso alle modalità di notificazione disciplinate dal codice di procedura civile, tra cui l’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.

Massime di principio

  • Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile, la notifica di una cartella di pagamento deve seguire integralmente la procedura dell’art. 140 c.p.c.
  • La semplice spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente: occorre verificare il completamento degli ulteriori adempimenti e la sua effettiva ricezione secondo la disciplina applicabile.
  • L’ente notificante deve poter dimostrare documentalmente ogni fase della procedura; in caso contrario, la notifica può essere contestata dal contribuente.
  • La disciplina dell’irreperibilità relativa non va confusa con quella dell’irreperibilità assoluta, che segue modalità e termini differenti.
  • Una notificazione irregolare può impedire il perfezionamento della cartella e incidere sulla validità degli atti successivi fondati su di essa.

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