Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (sezione prima), n. 186, pubblicata il 30 aprile 2026 e notificata in pari data, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva annullato gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse azionato, facendo salva la riedizione del potere amministrativo in materia di scorrimento della graduatoria e assunzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente o candidata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Umbria ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Umbria e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge che l'amministrazione ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile, riferito in particolare a un asserito rischio emulativo derivante dagli effetti della sentenza. Le censure di merito sono state demandate a un successivo approfondimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non presentasse il prospettato rischio emulativo, poiché aveva annullato gli atti soltanto nei limiti dell'interesse azionato con la domanda caducatoria e aveva fatto salva l'ulteriore azione amministrativa. In particolare, il giudice di primo grado aveva imposto la riedizione del potere mediante l'adozione di un nuovo provvedimento che evidenziasse, ove esistenti, le ragioni ostative alla conclusione del procedimento di scorrimento della graduatoria e all'assunzione dell'interessata. Il Consiglio di Stato ha inoltre valorizzato la già fissata udienza di merito del 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera prospettazione di un rischio emulativo non è sufficiente se gli effetti della sentenza sono circoscritti all'interesse azionato e lasciano salva la riedizione del potere amministrativo.
  • Non sussiste il periculum in mora quando la sentenza di primo grado annulla gli atti soltanto nei limiti dell'interesse dedotto e consente all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, purché adeguatamente motivato sulle eventuali ragioni ostative.
  • La prossimità dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare del pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.