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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, 2024 pubblicata in data 19 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202502540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 dicembre 2024, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2020/2021, per l'importo di 500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, e aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La sentenza è stata notificata il 30 gennaio 2025, non è stata impugnata ed è stata dichiarata passata in giudicato il 20 giugno 2025. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Persistendo l'inadempimento, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto adeguatamente documentata la pretesa e ha rilevato che l'amministrazione, pur costituitasi, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza al giudicato e condannato l'amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, limitatamente all'attribuzione della carta docente o del contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario potrà adottare tutti gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti, senza compenso. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo verifica l'inottemperanza al giudicato e ordina all'amministrazione di eseguire il titolo, potendo nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per l'applicazione delle disposizioni processuali civili compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'addebito dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a un obbligo puntualmente imposto da una sentenza passata in giudicato può essere accertato sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente quando l'amministrazione non contesti specificamente il mancato adempimento.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'attività da svolgere e può essere autorizzato a coordinarsi con le strutture amministrative necessarie per assicurare l'effettiva esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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