Sentenza del 19/02/2015 n. 995 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Cartella di pagamento - Temporanea assenza del destinatario - Art. 140 c.p.c. - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica della cartella di pagamento è valida solo se vengono rispettati tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., incluso l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. L'omissione di tale adempimento determina l'irregolarità o l'inesistenza della notificazione, con conseguente accoglimento della contestazione del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la validità della notificazione della cartella. Poiché il destinatario era temporaneamente assente e non era stato possibile effettuare la consegna diretta, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita secondo la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., compreso l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento previsto dall'ultimo comma della norma.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Nei casi di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma impone il completamento di una procedura composta da più adempimenti. Quando il destinatario è temporaneamente assente, non è sufficiente il deposito dell'atto e l'affissione dell'avviso: è necessario anche l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
Massime di principio
- In caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica non si perfeziona con il solo deposito dell'atto presso la casa comunale o con l'affissione dell'avviso.
- La raccomandata informativa con avviso di ricevimento costituisce un adempimento essenziale della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.
- Chi contesta una cartella può verificare la presenza e la prova documentale di tutti gli adempimenti notificatori, non soltanto della relata di deposito.
- L'ente notificante deve poter dimostrare il rispetto integrale della procedura; l'omissione di un passaggio essenziale può rendere invalida la notifica e impedire il decorso dei termini di impugnazione.
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