Cassazione Penale, Sentenza n. 2169/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale per il sinistro mortale occorso al motociclista PASTORI Mario. I motivi di ricorso includevano undici censure: nullità processuali (presunta incongruità e mancata notifica del secondo avviso di conclusione indagini, mancata notifica della citazione in appello e dei rinvii d'udienza, violazione del diritto di difesa ex art.6 CEDU), omissione di acquisizione di prova decisiva (richiesta di rinnovazione dell'esame dell'imputata e di testi), doglianze sul giudizio di responsabilità (ipotesi di caso fortuito, condotta colposa della vittima e principio di affidamento nella circolazione), questioni di diritto sostanziale e di successione normativa (affermata "abolitio criminis" della fattispecie aggravata a seguito della legge n.41/2016 e conseguente incompatibilità con l'art.2 c.p.), questioni di prescrizione e applicazione del raddoppio ex art.157 c.6 c.p., errori nella dosimetria e nel calcolo della pena (scelta della pena base e bilanciamento delle circostanze), richiesta del riconoscimento della particolare tenuità del fatto o applicazione dell'art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha rilevato che: le presunte nullità processuali erano infondate o generiche e non documentate (es. la notifica della citazione in appello era legittima ai sensi dell'art.161 c.4 c.p.p. dopo vani accessi al domicilio eletto); non sussisteva violazione del diritto di difesa in relazione all'avviso a rendere l'interrogatorio perché dagli atti non risultava richiesta di interrogatorio prima della seconda richiesta di rinvio a giudizio; la rinnovazione probatoria era superflua alla luce della completa e coerente ricostruzione della dinamica (consulenza tecnica, rilievi e testimonianze) che attribuiva alla GUIDA la violazione del segnale di "STOP" e l'immissione contromano nella corsia della vittima; le censure sulla configurazione del reato per effetto della legge n.41/2016 sono infondate perché la circostanza aggravante abrogata è stata riprodotta come elemento costitutivo di 589-bis, garantendo continuità normativa e impedendo alcuna "abolitio criminis" rispetto al fatto commesso nel 2007; il raddoppio della pena ai fini della prescrizione è applicabile trattandosi di circostanza aggravante a effetto speciale e il sindacato di legittimità non può rivedere valutazioni di merito doviziate e motivate; le doglianze sulla quantificazione della pena, sulla mancata concessione di specifiche attenuanti o sulla qualificazione ex art.131-bis sono generiche e non provate negli atti. Pertanto la sentenza di merito è stata ritenuta corretta e il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))
Richiamato come parametro delle censure di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure processuali generiche, difettose di specificità o infondate alla luce degli atti e della motivazione dei giudici di merito
art. 6 CEDU
Invocato dalla difesa per vizio di violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata lesione del diritto di difesa
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma sull'avviso di conclusione indagini; la Corte ha ritenuto corretta la procedura adottata dopo l'annullamento della prima richiesta di rinvio a giudizio
art. 161 cod. proc. pen. (c.4)
Consente notificazione al difensore o con modalità sostitutive quando la notifica al domicilio eletto è impossibile; la Corte ne ha ammessa l'applicazione dopo vani accessi
legge n. 67/2014
Riferita dalla difesa in relazione alla sospensione del processo per irreperibilità; la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione prospettata dalla difesa nelle modalità dedotte
art. 589 cod. pen. (comma 1 e 2)
Norma sull'omicidio colposo e sua aggravante per violazione norme circolazione; la Corte ha confermato che la fattispecie contestata rientrava nella disciplina vigente al tempo del fatto
art. 589-bis cod. pen.
Nuova fattispecie (omicidio stradale) introdotta nel 2016; la Corte ha spiegato che esiste continuità normativa con la precedente aggravante e che la novella non determina abolitio criminis retroattiva
art. 157 cod. pen. (c.3 e c.6)
Regole sulla prescrizione e sulla determinazione del termine in presenza di circostanze aggravanti a effetto speciale; la Corte ha ritenuto applicabile il raddoppio quando è presente l'aggravante a effetto speciale
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che la richiesta deve risultare dagli atti e dalla motivazione per essere censurata se omessa
art. 114 cod. pen.
Riguarda lo status di concorso di persone nel delitto; la Corte ha osservato che l'art.114 non si applica come proposto dalla difesa in termini di diversa rilevanza delle generiche
art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.
Norme sulla sanabilità di nullità derivanti da omessa notifica di rinvio udienza; la Corte ha richiamato la possibilità di sanatoria se la nullità non è tempestivamente dedotta
art. 2 cod. pen.
Principio della non retroattività della legge penale più grave; la Corte ha usato l'art.2 per spiegare perché la novella del 2016 non produce vizi di successione tali da assolvere l'imputata
d.l. 8 marzo 2020 (norme emergenziali pandemia)
Riferimento alla disciplina dei rinvii d'udienza per emergenza Covid-19 e alla sanabilità delle omissioni di notifica dei rinvii; la Corte ha confermato l'applicabilità dei principi richiamati se le nullità non sono state tempestivamente dedotte
Massime di principio
- Le nullità processuali devono essere specificamente dedotte e documentate: censure generiche o non supportate dagli atti sono inammissibili in Cassazione
- La notificazione ai sensi dell'art.161 c.p.p. è legittima quando il domicilio eletto risulta irreperibile dopo accessi; la relata fa fede sulle circostanze attestate dall'ufficiale
- La mancata richiesta formale di essere interrogato/o deve risultare dagli atti per fondare un vizio; l'asserita omissione del pubblico ministero non opera se gli atti dimostrano il contrario
- La Corte di legittimità non riedita il merito dei fatti: può censurare solo vizi motivazionali, lacune logiche o omissioni probatorie decisive non colmate nei gradi precedenti
- La novella che ha introdotto l'art.589-bis non determina automaticamente un'abolitio criminis per fatti anteriori quando la circostanza aggravante abrogata è stata riprodotta come elemento costitutivo della nuova fattispecie; va valutata la continuità normativa
- Per il calcolo della prescrizione, le circostanze aggravanti a "effetto speciale" rilevano ai fini del raddoppio del termine anche se, in sede di bilanciamento, risultino sub valenti rispetto ad attenuanti
- Le richieste processuali decisive (es. applicazione art.131-bis) devono risultare in modo chiaro nel verbale o negli atti: la loro omissione non può essere poi dedotta genericamente in Cassazione
- Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze devono confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici di merito; mere affermazioni contrarie senza confronto argomentato sono inammissibili
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