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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 276 del 2026: dell'ordinanza n. 18 del 09.12.2025; quanto al ricorso n. 279 del 2026: - dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 09.12.2025 (R.g. n. 61/2025); - dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 18.12.2025 (R.g. n. 64/2025); - della diffida e comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge 241/1990 di sospensione dell’attività adottata in data 09.01.2026, con cui viene ordinata la rimozione ad horas del tornello installato per l’accesso a pagamento ai servizi igienici e per l’adozione di misure di abbattimento delle barriere architettoniche; - della relazione tecnica di servizio prot. n. 22270 del 01.12.2025 del Comune di Amalfi, Settore Polizia Municipale, a firma del Tecnico di Supporto alla Polizia Municipale, redatta all’esito del sopralluogo effettuato in data 08.10.2025 presso l’immobile sito in Amalfi, via Lungomare dei Cavalieri di Gerusalemme n. 4, di proprietà dei Ricorrenti, non notificata ai Ricorrenti e richiamata nelle ordinanze di demolizione n. 18 del 09.12.2025 e n. 7 del 18.12.2025; - della relazione tecnica di servizio prot. n. 22407 del 02.12.2025 del Comune di Amalfi, Settore Polizia Municipale, a firma del Tecnico di Supporto alla Polizia Municipale, redatta all’esito del sopralluogo effettuato presso l’immobile sito in Amalfi, via Lungomare dei Cavalieri di Gerusalemme n. 4, di proprietà dei Ricorrenti, non notificata e richiamata nelle ordinanze di demolizione n. 18 del 09.12.2025 e n. 7 del 18.12.2025; - della relazione tecnica di servizio prot. n. 17724 del 26.09.2025 redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 26.09.2025 presso l’immobile sito in Amalfi, via Lungomare dei Cavalieri di Gerusalemme n. 4, richiamata nell’Ordinanza n. 7 del 18.12.2025, non notificata; - della relazione tecnica di servizio prot. n. 2511 del 18.02.2019; della Relazione tecnica di servizio prot. n. 5213 dell’11.04.2019; della Relazione tecnica di servizio prot. n. 11301 del 08.08.2019, tutte non notificate, né conosciute e richiamate nella Relazione Tecnica di Servizio n. 22270 del 01.12.2025 del Comune di Amalfi, Settore Polizia Municipale, a firma del Tecnico di Supporto alla Polizia Municipale, redatta all’esito del sopralluogo effettuato in data 08.10.2025 presso l’immobile sito in Amalfi, via Lungomare dei Cavalieri di Gerusalemme n. 4, di proprietà delle Società ricorrenti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, di cui si ignorano gli estremi ed il contenuto.

Giustizia amministrativa202600279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze comunali di demolizione relative a opere realizzate su area privata e demaniale, nonché diffida alla rimozione di un tornello e all'abbattimento delle barriere architettoniche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatori economici e proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato le ordinanze di demolizione con cui il Comune aveva contestato la realizzazione, in assenza dei titoli autorizzativi, di: una nicchia ricavata mediante demolizione della roccia e collegata all'immobile; un tornello stabilmente fissato all'accesso; una struttura lignea destinata a intercludere un deposito o vano tecnico; sei tende trasparenti con rulli e guide in alluminio applicate a una pergotenda; una pavimentazione flottante con elementi lignei. È stata inoltre impugnata la diffida con cui il Comune aveva ordinato la rimozione del tornello, installato per l'accesso a pagamento ai servizi igienici, e l'adozione di misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le doglianze, per quanto emerge dalla sentenza, contestavano in particolare l'assoggettamento delle opere ai titoli edilizi e paesaggistici presupposti dalla repressione demolitoria, deducendo la natura precaria, temporanea e facilmente rimovibile di alcune opere e richiamando comunicazioni trasmesse al Comune nel 2019, nel 2023 e nel 2025. Quanto alla nicchia scavata nella roccia, le ricorrenti sostenevano che essa fosse stata menzionata nella comunicazione di fine lavori del 2024.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per la parziale identità dell'oggetto e li ha decisi con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto manifestamente fondate le impugnazioni limitatamente al tornello, alla struttura in legno, alle sei tende e alla pavimentazione flottante. Sulla base della descrizione contenuta negli atti demolitori, tali opere non apparivano idonee a richiedere un permesso di costruire o un'autorizzazione paesaggistica, non sembrando manufatti stabilmente realizzati per ampliare l'attività economica mediante la creazione di nuovi volumi o superfici utilizzabili. Il Comune avrebbe dovuto verificare il carattere stagionale o temporaneo delle opere ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. 380/2001 e la possibile riconducibilità degli interventi alle esenzioni di cui all'allegato A, punti 12 e 17, del d.P.R. 31/2017. Per tali opere sono state quindi annullate la diffida del 9 gennaio 2026 e le ordinanze demolitorie, nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha invece ritenuto legittima la demolizione della nicchia ricavata nella roccia, in quanto opera necessitante del preventivo titolo paesaggistico; la mera menzione della nicchia nella comunicazione di fine lavori non era sufficiente a sostituire tale titolo. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione dei ricorsi con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    Il giudice ha ritenuto necessario verificare se le opere avessero carattere stagionale o temporaneo secondo la disciplina dell'attività edilizia libera.

  • d.P.R. 31/2017, allegato A, punti 12 e 17

    Il giudice ha ritenuto necessario verificare se il tornello, la struttura lignea, le tende e la pavimentazione potessero rientrare nelle fattispecie escluse dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa della comunicazione di avvio del procedimento contenuta nella diffida impugnata, successivamente annullata limitatamente agli effetti considerati.

Massime di principio

  • Un'opera descritta dall'amministrazione come tornello, struttura lignea, tenda amovibile o pavimentazione flottante non può essere assoggettata automaticamente a permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica: occorre verificare in concreto se sia stabilmente infissa e funzionale alla creazione di nuovi volumi o superfici utilizzabili per l'ampliamento dell'attività.
  • Quando la natura stagionale, temporanea o facilmente rimovibile delle opere è dedotta dal privato e supportata da comunicazioni trasmesse all'amministrazione, il Comune deve svolgere una specifica verifica istruttoria sulla riconducibilità degli interventi alla disciplina dell'attività edilizia libera e alle esenzioni paesaggistiche applicabili.
  • La mera menzione di un'opera nella comunicazione di fine lavori non sostituisce il preventivo rilascio del titolo paesaggistico quando l'intervento, incidendo sulla roccia e modificando stabilmente l'immobile, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.
  • Le ordinanze di demolizione devono essere annullate limitatamente alle opere per le quali l'amministrazione non abbia verificato la necessità dei titoli abilitativi alla luce delle concrete caratteristiche di precarietà, stagionalità, amovibilità e assenza di nuovi volumi o superfici.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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