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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30283/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per gli anni 2010-2011, impugnato dalla società contribuente. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della società. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente articolato come censura cumulativa, denunciando: violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972, dell’art. 109, comma 1, d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi. In sostanza, l’Amministrazione contestava che il giudice d’appello avesse riconosciuto costi deducibili alla società senza adeguata prova da parte della contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo e cumulativo, con l’elencazione congiunta di molteplici norme asseritamente violate e con censure diverse sviluppate senza soluzione di continuità, in modo da impedire alla Corte di individuare, per ciascuna norma, il punto della sentenza concretamente censurato. Conseguentemente, il ricorso non superava il requisito di chiarezza e specificità richiesto per il giudizio di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 10.200 oltre spese forfettarie del 15%.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché il motivo è inammissibile per cumulo indistinto delle censure

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione/struttura della sentenza; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per ultrapetizione/omessa pronuncia, ma senza individuazione del singolo vizio riferito alla sentenza impugnata

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sostanziale/probatoria in materia di accertamento fiscale, ma la Corte non esamina il merito per inammissibilità del motivo

  • art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma probatoria in materia IVA, ma la censura non è scrutinata nel merito

  • art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato in tema di deducibilità dei costi, ma la Corte non affronta il merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la relativa doglianza non è esaminata nel merito perché inglobata in un motivo promiscuo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro del vizio processuale dedotto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro della violazione di legge dedotta

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come parametro dell’omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 15 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo; le spese sono liquidate secondo la regola generale della soccombenza, implicitamente applicata

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la proposizione cumulativa e indistinta di più violazioni di legge e di più vizi eterogenei, senza separata e chiara correlazione tra singola norma invocata e specifico capo della decisione impugnata, comporta inammissibilità per difetto di chiarezza e specificità del motivo.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a ricostruire d’ufficio, all’interno di una censura confusa, quali siano le singole doglianze effettivamente dedotte e a quale passaggio della sentenza esse si riferiscano.
  • Le censure che investono la deducibilità dei costi e il riparto dell’onere probatorio devono essere formulate in modo puntuale e autosufficiente; se inglobate in un motivo promiscuo, non possono essere esaminate nel merito.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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