Cassazione Civile, Ordinanza n. 24394/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da prestazioni sanitarie rese da una casa di cura convenzionata nei confronti dell'azienda sanitaria locale, con contestazione sulla misura del corrispettivo. Nel 1998 le parti avevano stipulato una transazione, riferita ai crediti sino ad allora maturati e calcolati sulla base delle tariffe regionali. Successivamente, in altro giudizio promosso da terzi, i provvedimenti regionali che fissavano limiti/tariffe per la remunerazione delle cliniche private furono annullati. La parte creditrice originaria ha allora sostenuto che da tale annullamento fosse sorto un nuovo diritto, ulteriore e autonomo rispetto a quello oggetto della transazione, rivendicando un maggiore corrispettivo e, separatamente, gli interessi di mora di fonte comunitaria. I motivi di ricorso deducevano: 1) violazione delle norme sulla transazione e sull'interpretazione del contratto, assumendo che la transazione non potesse coprire un credito sorto solo dopo l'annullamento delle tariffe regionali; 2) violazione del giudicato interno e delle norme processuali perché la domanda sugli interessi di mora sarebbe stata tardivamente dichiarata nuova nonostante il comportamento della controparte; 3) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. per mancata previa sottoposizione della questione alle parti; 4) violazione delle norme sulle preclusioni e sulla proposizione delle domande, sostenendo che la domanda sugli interessi di mora fosse stata validamente introdotta nel secondo giudizio poi riunito e che quindi non si trattasse di domanda nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la transazione aveva già definito i crediti sanitari maturati sino a quel momento sulla base delle tariffe regionali e l'annullamento successivo delle tariffe non faceva sorgere un diritto nuovo e autonomo, ma incideva solo sull'accertamento successivo del medesimo rapporto già transatto. Ha inoltre escluso che la transazione potesse essere rimessa in discussione per la sola sopravvenuta declaratoria di illegittimità dei presupposti tariffari, osservando che l'eventuale invalidità del negozio per lite temeraria o errore di diritto avrebbe richiesto rimedi diversi, non una nuova pretesa sul medesimo credito. Quanto ai motivi sugli interessi di mora, la Corte ha affermato che le decadenze maturate nel primo giudizio non possono essere eluse mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico e la sua successiva riunione: la riunione non comporta fusione dei procedimenti né sanatoria delle preclusioni, e il giudice può decidere la causa iniziata per prima sulla base delle sole domande tempestivamente proposte. Ha quindi escluso anche la violazione del giudicato interno e del contraddittorio. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1965 c.c.
richiamato in tema di transazione, per affermare che il negozio definisce una res dubia e non viene travolto dal successivo diverso accertamento del diritto transatto
art. 1966 c.c.
richiamato in tema di transazione e presupposti della lite definita dalle parti
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione della transazione secondo il senso complessivo dell'accordo
art. 1364 c.c.
richiamato per l'interpretazione della portata oggettiva della transazione
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione al preteso giudicato interno sulla domanda di interessi
art. 329 c.p.c.
richiamato in relazione all'acquiescenza e al giudicato interno
art. 346 c.p.c.
richiamato in relazione alla devoluzione delle domande non riproposte
art. 112 c.p.c.
richiamato sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla decisione sulla base dei fatti allegati e provati
art. 101 c.p.c.
richiamato per escludere che il giudice dovesse previamente sollecitare il contraddittorio sulla questione processuale rilevata
art. 183 c.p.c.
richiamato in tema di preclusioni e proposizione/modifica delle domande
art. 633 c.p.c.
richiamato con riferimento al procedimento monitorio
art. 645 c.p.c.
richiamato con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo
art. 167 c.p.c.
richiamato in relazione alle decadenze e difese del convenuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La transazione che definisce crediti già maturati e controversi non è travolta dal successivo annullamento del presupposto normativo o amministrativo assunto dalle parti, quando la lite riguardava il medesimo rapporto obbligatorio e non un diritto nuovo e autonomo.
- Per stabilire l'oggetto della transazione occorre guardare ai crediti e alle pretese concretamente definiti dalle parti, non agli sviluppi successivi dell'accertamento giudiziale sulla loro fondatezza.
- L'eventuale invalidità della transazione per lite temeraria o errore non può essere fatta valere attraverso una nuova domanda di maggiore pagamento sul medesimo rapporto, ma richiede i rimedi propri contro il negozio transattivo.
- Le decadenze processuali maturate in un giudizio di primo grado non possono essere aggirate proponendo un secondo giudizio identico e poi riunendolo al primo: la riunione non produce fusione dei procedimenti né sana le preclusioni.
- Se una domanda non è stata proposta tempestivamente nella prima causa, la successiva proposizione in un giudizio riunito non elimina la decadenza già maturata.
- Il giudice non è tenuto a rimettere alle parti, ex art. 101 c.p.c., una questione processuale che si risolve nella verifica di una preclusione o decadenza già verificatasi nel processo.
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