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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17761/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Comune ha agito per ottenere l'accertamento dell'occupazione senza titolo di un'area di sua proprietà posta in fregio al lungomare, con condanna al rilascio, al ripristino e al pagamento di un indennizzo/risarcimento per il periodo di occupazione. Il convenuto ha resistito chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. del bene, in subordine la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., e ha contestato la debenza dell'indennità di occupazione e la quantificazione del danno. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) nullità del giudizio per violazione del contraddittorio, assumendo che l'integrazione nei confronti dei condomini fosse stata disposta tardivamente, dopo le preclusioni istruttorie; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che le domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere riqualificate come eccezioni riconvenzionali idonee a paralizzare la domanda attrice; 3) violazione dell'art. 948 c.c., deducendo che il danno da occupazione non fosse dovuto o comunque non fosse provato, poiché non sarebbe in re ipsa e il Comune non avrebbe dimostrato un concreto pregiudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la tardiva integrazione del contraddittorio non determina nullità del processo, ma solo l'eventuale necessità di rimettere in termini le parti pretermesse; nel caso concreto, inoltre, il giudice di primo grado aveva poi concesso nuovamente i termini ex art. 183 c.p.c. Dopo l'integrazione, e la sola eventuale nullità della prova testimoniale assunta prima di essa sarebbe stata comunque deducibile solo dalla parte pretermessa nel suo primo atto difensivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la parte relativa al vizio di motivazione in presenza di doppia conforme e perché la censura non si confrontava con una ratio autonoma della sentenza impugnata, ossia la mancata prova del possesso utile ad usucapionem; inoltre ha escluso che si potesse parlare di eccezione riconvenzionale in mancanza di legittimazione dell'amministratore a far valere tale fatto estintivo per conto dei singoli condomini. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la decisione di merito era conforme ai principi delle Sezioni Unite sul danno da occupazione senza titolo: il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e il pregiudizio subito, potendo il danno essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, anche sulla base del canone di mercato. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata integrazione del contraddittorio integra un problema diverso dalla tardività dell'ordine di integrazione; nel caso concreto il contraddittorio era stato comunque regolarmente integrato.

  • art. 157 c.p.c.

    L'eventuale nullità della prova testimoniale assunta prima dell'integrazione del contraddittorio è posta a tutela della sola parte pretermessa e deve essere eccepita nei modi e nei tempi previsti per le nullità relative.

  • art. 183 c.p.c.

    La concessione nuovamente dei termini per le memorie dopo l'integrazione del contraddittorio sana, in concreto, il pregiudizio derivante dalla tardiva chiamata dei litisconsorti necessari.

  • art. 184 c.p.c.

    È richiamato solo come fase processuale in cui era stata disposta l'integrazione del contraddittorio; la sua collocazione tardiva non produce, di per sé, nullità.

  • art. 269 c.p.c.

    È invocato dai ricorrenti come norma sulla chiamata di terzo e sui tempi processuali, ma la Corte esclude che la sua violazione comporti nullità nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia poiché la domanda riconvenzionale era stata dichiarata inammissibile e, comunque, la sentenza conteneva una ratio autonoma di rigetto per difetto di prova dell'usucapione.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione richiamati dai ricorrenti; la Corte respinge il motivo ex n. 4, dichiara inammissibile quello ex n. 5 e rigetta quello ex n. 3.

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione è necessario provare il possesso ultraventennale, la signoria di fatto sul bene e l'inerzia del titolare del diritto per il periodo richiesto dalla legge.

  • art. 1051 c.c.

    È richiamato come domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio, non accolta nei gradi di merito e non decisiva in cassazione.

  • art. 948 c.c.

    L'azione di rivendica è richiamata quale base della domanda del Comune e quale parametro per la discussione sulla debenza del danno da occupazione senza titolo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È la base del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti a fondamento della dedotta lesione del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità processuale.

  • art. 111 Cost.

    È invocato a tutela del contraddittorio e della parità delle parti, ma la Corte ritiene che il diritto di difesa non sia stato violato in modo invalidante.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • La tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario non determina automaticamente la nullità dell'intero giudizio; la conseguenza tipica è la rimessione in termini delle parti pretermesse per l'esercizio del diritto di difesa.
  • La nullità degli atti istruttori compiuti prima dell'integrazione del contraddittorio è, di regola, relativa e può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse è posta, nel primo atto difensivo utile dopo l'intervento in causa.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Una censura per omessa pronuncia non è ammissibile se la decisione impugnata contiene una ratio autonoma di rigetto non specificamente attaccata dal ricorrente.
  • L'usucapione richiede la prova rigorosa del possesso ventennale, inteso come signoria di fatto sul bene in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto; in mancanza, la domanda va rigettata o dichiarata inammissibile a seconda del vizio processuale rilevato.
  • In caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario deve allegare la concreta perdita della possibilità di godimento e il pregiudizio subito; il danno può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, anche facendo riferimento al valore locativo di mercato.
  • La mera occupazione sine titulo di un bene immobile non rende risarcibile la sola perdita astratta della facoltà di non uso, essendo invece tutelabile il concreto pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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