Sentenza del 22/12/2015 n. 5579 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Esterovestizione - Nozione di sede della persona giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito contiene esclusivamente il principio giuridico relativo alla norma applicabile, ma non riporta lo svolgimento del giudizio, le parti processuali né il dispositivo. Pertanto non è possibile determinare se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'esterovestizione ai fini IVA e l'individuazione della sede della persona giuridica. In particolare, occorre stabilire quando un soggetto passivo IVA debba considerarsi stabilito nel territorio dello Stato, distinguendo tra residenza, domicilio e sede effettiva dell'attività economica. Il testo indica che il riferimento normativo specifico è l'art. 7, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633/1972.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 633/1972
La disposizione individua, ai fini IVA, quando un soggetto passivo debba considerarsi stabilito nel territorio dello Stato, fornendo il criterio normativo per valutare la residenza, il domicilio e la sede della persona giuridica nei casi di possibile esterovestizione.
Massime di principio
- Ai fini IVA, l'accertamento dell'esterovestizione deve essere effettuato applicando la disciplina specifica dell'art. 7, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633/1972.
- La sede formalmente indicata all'estero non è necessariamente decisiva: occorre verificare dove si trovi effettivamente la sede dell'attività economica o il centro di direzione e gestione.
- La nozione di stabilimento ai fini IVA deve essere valutata secondo i criteri propri dell'imposta, senza ricavare automaticamente la residenza fiscale da disposizioni estranee o da mere risultanze formali.
- In assenza del testo integrale della sentenza e del dispositivo, non è possibile individuare con certezza le parti, l'esito del ricorso o il vincitore effettivo.
Testo integrale
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