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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09010/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La condanna per il reato contestato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza del profilo oggettivo del reato, sostenendo che non vi fossero i presupposti per ritenere false le fatture contestate; la Corte ha ritenuto la censura meramente rivalutativa del merito, poiché la decisione di merito era sorretta da elementi indiziari congrui circa la natura di "cartiera" della società emittente. Con il secondo motivo ha lamentato carenza di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; la Cassazione ha osservato che la motivazione di appello non era affatto apparente, avendo spiegato la superfluità dell'integrazione probatoria richiesta, e ha richiamato il principio per cui, se dopo il rigetto del giudizio abbreviato condizionato l'imputato non ripropone tale istanza prima dell'apertura del dibattimento ma chiede il rito abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova subordinata non può essere poi dedotta come motivo di gravame, fermo il solo sollecito dei poteri istruttori officiosi ex art. 603, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo inammissibili le doglianze difensive sul profilo oggettivo del reato.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare che, a fronte di una richiesta di integrazione istruttoria non coltivata nel rito abbreviato e poi non riproposta tempestivamente, rimane solo la facoltà di sollecitare il potere officioso di integrazione probatoria del giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio di merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La dimostrazione del carattere di "cartiera" della società emittente può fondarsi su plurimi elementi indiziari oggettivi, quali l'assenza di depositi di materiale, uffici amministrativi, personale, mezzi e attrezzature, idonei a sostenere l'inesistenza delle operazioni fatturate.
  • Quando l'imputato abbia chiesto il giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria e, dopo il rigetto, non rinnovi tempestivamente tale richiesta prima dell'apertura del dibattimento ma opti per il rito abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova subordinata non può essere dedotta successivamente come motivo di impugnazione, restando soltanto la possibilità di sollecitare i poteri istruttori officiosi del giudice.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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